Ancora pochi giorni di tempo per effettuare i versamenti previdenziali da parte dei collaboratori occasionali. Come precisato dall’Inps, i contributi dovuti per emolumenti già corrisposti nel corrente anno (ovviamente oltre la fascia di esenzione riferita ai singoli lavoratori), non saranno gravati da oneri accessori se pagati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare n. 103 del 6 luglio scorso, quindi entro il 16 ottobre, slittato al 18 poiché cade di sabato. Si ricorda che il reddito di lavoro autonomo occasionale fino all’ammontare di 5.000 euro risulta esente da imposizione previdenziale. Solo al superamento di detta soglia i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente e nasce l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. L’iscrizione va effettuata presso la sede Inps competente per territorio. La competenza territoriale viene individuata sulla base della sede amministrativa o della localizzazione di un’eventuale filiale dell’azienda committente. Il lavoratore ha comunque la facoltà di procedere autonomamente alla presentazione della domanda di iscrizione alla sede Inps nel cui ambito territoriale si trova la propria residenza o la propria dimora abituale. Del pari si dovrà procedere alla comunicazione alla gestione separata Inps in caso di cessazione dell’attività.
Superata dal singolo lavoratore, in riferimento a ciascun anno solare, la fascia di esenzione di euro 5.000, il committente o i committenti interessati devono versare i contributi sugli ulteriori emolumenti dagli stessi corrisposti nel predetto anno, con le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento, tramite mod. F24 ed utilizzando i codici in uso per le collaborazioni coordinate e continuative.
Al committente spetta il diritto di rivalsa per i contributi a carico del lavoratore (1/3), mentre rimangono a proprio carico i 2/3 del contributo.
L’Inps, comunica che la base imponibile si cui applicare il contributo previdenziale è costituita dal compenso lordo erogato al lavoratore dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla ricevuta.
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