In molte scuole dove, per decorso triennio o per altra causa, è scaduta la carica del consiglio d’istituto o di circolo, sono state indette, dagli uffici scolastici regionali, così come previsto dalla normativa vigente, nuove elezioni per il rinnovo degli stessi.
Nei casi su esposti, la procedura di rinnovo è ordinaria ed una volta eletto il nuovo consiglio di circolo o d’istituto, questo avrà durata triennale, in sostanza dal 2013 al 2016. Vogliamo ricordare che nella passata legislatura, con l’avvicendamento alla presidenza della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, tra gli onorevoli Aprea (PDL) e Ghizzoni (PD), si stava approvando una decisa riforma degli organi collegiali.
Se la proposta di legge n. 953, denominato decreto Aprea-Ghizzoni, riguardante il riordino degli OO.CC., fosse andata in porto, oggi probabilmente ci saremmo trovati di fronte ad un’altra modalità di elezione del consiglio d’istituto, che avrebbe cambiato nome, divenendo consiglio di amministrazione, e probabilmente avrebbe cambiato volto alle scuole, affermando un evidentissima spinta autonomistica delle singole scuole.
Ricordiamo, tra le altre cose, che non tutte le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di eleggere la rappresentanza del consiglio di circolo o d’Istituto. Infatti quelle scuole “spezzatino”, in cui sono comprese scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo e secondo grado, continueranno ad operare i commissari straordinari, in quanto non esiste una normativa, fatta eccezione per i convitti nazionali, che regoli la composizione di questa tipologia di istituzioni scolastiche.
Tutti gli Usr hanno già emanato le circolari, con cui si indicono le elezioni, per il rinnovo triennale con procedura ordinaria, del consiglio d’istituto, che si terranno in alcune regioni il 10 e 11 novembre ed in altre il 17 e 18 novembre. Bisogna comunque fare attenzione alla formazione delle liste, in quanto esistono dei casi di incompatibilità o addirittura di ineleggibilità in seno al consiglio d’istituto.
L’art.16 O.M. 215/1991, riepiloga in sei punti questi casi, che sono nell’ordine:
1. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l’elettorato attivo e passivo.
2. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
3. Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.
4. I docenti in ogni caso devono rinunciare all’eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.
5. Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.
6. In sede di emanazione del decreto di nomina, i presidi, i direttori didattici e i Provveditori agli studi, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l’interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974
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