Verso l’Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza
L’istituzione della figura dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, già presente in molti Paesi europei, viene prevista anche per dare attuazione ad una serie di convenzioni ed atti internazionali, nonchè alla nostra Costituzione che al secondo comma dell’articolo 31 così recita: «la Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».
L’Autorità è un organo monocratico, scelto dai presidenti della Camera e del Senato, conpoteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica; dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Al Garante sono assegnate una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, oltre a competenze consultive. Può anche esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovere collaborazioni con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, e, entro il 30 aprile di ogni anno, dovrà presentare alle Camere una relazione sull’attività svolta con riferimento all’anno solare precedente.
L’Autorità può, inoltre, farsi promotrice, a livello nazionale, di studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia.
È possibile per chiunque rivolgersi all’Autorità, anche attraverso il numero telefonico di emergenza gratuito 114, ovvero attraverso altri numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.
In sintesi, quindi, il Garante esercita la propria attività a favore dei diritti dei minori mediante compiti di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei bambini e ragazzi.