Home Archivio storico 1998-2013 Esami di Stato Verso le operazioni conclusive dell’esame, tra punteggi integrazioni e lode

Verso le operazioni conclusive dell’esame, tra punteggi integrazioni e lode

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In applicazione dell’art. 21 c.1 della O.M.13/2013 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi), “Ciascuna classe-commissione d’esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.”
I 14 commi dell’art. 21 vanno seguiti passo passo e con pignoleria per evitare che si incorra in errori formali e/o materiali che implichino necessità di ulteriori e “scoccianti” riconvocazioni delle commissioni inadempienti. Nella riunione finale occorre:
• assegnare il punteggio ad ogni candidato facendo attenzione alla somma dei punteggi parziali del credito triennale, delle prove di esame;
• attribuire ai candidati l’integrazione-bonus fino a 5 punti, nel rispetto dell’O.M. e dei criteri stabiliti dalla commissione;
• assegnare se possibile la lode così come stabilito nell’articolato comma 5;
• compilare i certificati per ogni candidi dato;
• redigere ove sia possibile, e provvedere a consegnare i diplomi ai candidati che hanno superato l’esame;
• qualora lo ritengano opportuno, trasmettere al competente USR (da parte dei presidenti) un’apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell’esame di Stato.
Si ricorda che per l’integrazione detta “bonus”, fino a 5 punti, del voto finale di maturità, i candidati devono avere almeno 15 punti di credito e conseguire almeno 70 punti nelle tre prove scritto-grafiche più il colloquio. L’assegnazione da 1 a 5 punti di incremento spetta in modo autonomo ad ogni commissione secondo dei criteri e griglie da stabilire possibilmente all’unanimità. Per quanto riguarda la Lode, i commissari durante lo scrutinio finale devono rispettare i “paletti” obbligatori (per tutta l’Italia) dell’art. 3 del DM. 99/2009. La lode può essere attribuita solo ai candidati che:
a) abbiano conseguito, all’unanimità del CdC, il credito scolastico massimo complessivo di 25/25 punti (con media annuale di voti uguale o superiore a otto decimi, anche nel comportamento e senza fruire di integrazioni;
b) abbiano raggiunto, all’unanimità della Commissione, il massimo punteggio in tutte le prove degli esami (75/75) e sempre all’unanimità avere attribuita la lode con i criteri stabiliti precedentemente approvato dalla Commissione.
Tra qualche giorno sapremo la statistica nazionale sia dei centisti sia dei “laudati”. Ma è facile prevedere che anche quest’anno i candidati che raggiungeranno la lode saranno ancor meno degli altri anni. Dal 1969 al 1999 col precedente esame di maturità “sperimentale” (30 anni di inutile esperimento!) tutto si riduceva a due prove scritte e due materie orali. Benvenuta quindi legge di riforma dell’esame di Stato del 1997. L’ex ministro Moratti ha decretato un aggiustamento che ha riguardato aspetti marginali ed economici del corso di studi superiori. Per quanto riguarda la lode stabilì: “A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione”. (Legge 11/01/07 n1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6). Ma è stata la Gelmini che col D.M. 99/2009 ha deliberato i nuovi criteri per l’attribuzione della lode così come riportato dall’art. 21 c. 5 dell’O.M.13/2013.
Dopo 15 anni di questo nuovo esame di maturità, sarebbe ormai tempo di parlarne e tirare le somme