Il Miur chiarisce le modalità di cessazioni dal lavoro del personale della scuola risultato beneficiario in extremis, della quarta e sesta salvaguardia
Gli uffici del ministero hanno infatti diramato una circolare in cui si chiede alle istituzioni scolastiche territoriali di consentire ai beneficiari di presentare domanda di cessazione con la precisa indicazione che il collocamento a riposo avrà decorrenza giuridica dal primo settembre 2015 ed economica dalla data di cessazione dal servizio.
“Considerato che tali comunicazioni fissano la decorrenza del diritto a pensione dal primo settembre 2015, si legge nel documento – gli Uffici Scolastici Regionali alle istituzioni scolastiche interessate dovranno consentire dirigenti scolastici al personale del comparto scuola, beneficiari della suddetta salvaguardia, di presentare la domanda di cessazione in modalità cartacea al fine di inserimento al SIDI per la successiva convalida”.
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“La presentazione dell’istanza di cessazione infatti adempimento necessario per la fruizione del diritto a pensione. Il collocamento a riposo avrà decorrenza giuridica dal primo settembre 2015 ed economica dalla data di cessazione dal servizio. Il differimento del pensionamento al primo settembre 2016 vanificherebbe, altrimenti, la portata applicativa e lo spirito della norma di salvaguardia. È fatta comunque salva la facoltà per i soggetti beneficiari di optare per la cessazione dal servizio con decorrenza primo settembre 2016”.