Nonostante i rischi e le responsabilità, sono molti gli insegnanti che si rendono disponibili ad accompagnare gli studenti in viaggi d’istruzione di uno o più giorni in Italia o all’estero.
Ma vediamo cosa spetta ai docenti che decidono di portare gli allievi fuori delle mura scolastiche.
La normativa vigente prevede il rimborso delle seguenti spese da parte della scuola di servizio:
Viaggi di uno o più giorni in Italia:
- Nel caso in cui la durata del viaggio superi le 8 ore si ha diritto al rimborso della spesa per i pasti di massimo € 22,26 al giorno.
- Nel caso in cui la durata del viaggio superi le 12 ore si ha diritto al rimborso della spesa per i pasti di massimo € 44,26 al giorno.
Viaggi di uno o più giorni all’estero:
- le spese di vitto e trasporti nei viaggi all’estero sono disciplinate dal Decreto Ministero Affari Esteri del 23 marzo 2011 e variano dai 40 € ai 75 € al giorno in base al paese in cui si svolge il viaggio.
Le spese vanno documentate con ricevuta fiscale dettagliata, nonché con lo scontrino fiscale cosiddetto “parlante”, in cui oltre ad esserci il nome e il codice fiscale del docente, devono anche essere indicati nel dettaglio i singoli pasti consumati (primo, secondo, contorno, caffè ecc.).
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Le spese dei pasti non sono rimborsate solamente nel caso in cui sia previsto il “‘vitto gratuito completo” (colazione, pranzo e cena) derivante da accordi preventivi con agenzie viaggi, tour operator ecc.; in tutti gli altri casi vanno rifuse.
Solitamente le agenzie viaggi o i tour operator coprono le spese complete di un accompagnatore ogni 15 studenti paganti. La normativa di riferimento è la seguente: art. 5 del D.P.R. n. 395/1988, D.M. Ministero del Tesoro del 14 marzo 1996 e art. 146, comma 1, lettera d, del CCNL Scuola vigente.
Va ricordato altresì che le spese sostenute per i biglietti di accesso in strutture attrattive private ove sia previsto il pagamento obbligatorio, nonché i biglietti o abbonamenti per usufruire dei mezzi pubblici in loco, vanno debitamente rimborsate, dietro presentazione delle relative ricevute in originale che comprovano l’avvenuto pagamento, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 836/1973 e D.M. Ministero Affari Esteri del 23 marzo 2011.
Per quanto riguarda la domenica e/o i festivi inclusi nei viaggi d’istruzione e/o uscite didattiche, devono essere recuperati dai docenti accompagnatori con i corrispondenti giorni di riposo compensativo. Oppure vanno retribuiti, in quanto corrispondono a prestazione lavorativa straordinaria. Quanto sopra, non è stato abrogato da nessuna norma, ergo, ad oggi è un obbligo di Legge!
È quanto mai opportuno evidenziare che molte istituzioni scolastiche, spesso e “volentieri”, confondono (o vogliono confondere) purtroppo (fischi per fiaschi) quanto sopra con l’abolizione delle indennità di trasferta in Italia e missione all’estero (una retribuzione oraria aggiuntiva allo stipendio che veniva corrisposta al docente accompagnatore in base alle ore di servizio svolte in missione e/o trasferta), che è cosa ben diversa; e di conseguenza danno per scontato, mescolando tutto in un unico calderone, che non debbano rimborsare niente e nessuno, danneggiando così i malcapitati docenti accompagnatori, già investiti da grevi oneri di lavoro e responsabilità derivanti da dette attività, trovandosi sempre più costretti a dover mettere mano al proprio portafogli, peraltro già depauperato da un tristemente noto stipendio da fame.
Quest’ultime indennità di missione e/o trasferta, infatti, sono state purtroppo abolite dalla Legge 266/2005, art. 1, comma 213 novellata dalla Legge 122/2010 art. 6 comma 12.
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