Nonostante i rischi e le responsabilità, sono molti gli insegnanti che si rendono disponibili ad accompagnare gli studenti in viaggi d’istruzione di uno o più giorni in Italia o all’estero.
Ma vediamo cosa spetta ai docenti che decidono di portare gli allievi fuori delle mura scolastiche.
La normativa vigente prevede il rimborso delle seguenti spese da parte della scuola di servizio:
Viaggi di uno o più giorni in Italia:
Viaggi di uno o più giorni all’estero:
Le spese vanno documentate con ricevuta fiscale dettagliata, nonché con lo scontrino fiscale cosiddetto “parlante”, in cui oltre ad esserci il nome e il codice fiscale del docente, devono anche essere indicati nel dettaglio i singoli pasti consumati (primo, secondo, contorno, caffè ecc.).
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Le spese dei pasti non sono rimborsate solamente nel caso in cui sia previsto il “‘vitto gratuito completo” (colazione, pranzo e cena) derivante da accordi preventivi con agenzie viaggi, tour operator ecc.; in tutti gli altri casi vanno rifuse.
Solitamente le agenzie viaggi o i tour operator coprono le spese complete di un accompagnatore ogni 15 studenti paganti. La normativa di riferimento è la seguente: art. 5 del D.P.R. n. 395/1988, D.M. Ministero del Tesoro del 14 marzo 1996 e art. 146, comma 1, lettera d, del CCNL Scuola vigente.
Va ricordato altresì che le spese sostenute per i biglietti di accesso in strutture attrattive private ove sia previsto il pagamento obbligatorio, nonché i biglietti o abbonamenti per usufruire dei mezzi pubblici in loco, vanno debitamente rimborsate, dietro presentazione delle relative ricevute in originale che comprovano l’avvenuto pagamento, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 836/1973 e D.M. Ministero Affari Esteri del 23 marzo 2011.
Per quanto riguarda la domenica e/o i festivi inclusi nei viaggi d’istruzione e/o uscite didattiche, devono essere recuperati dai docenti accompagnatori con i corrispondenti giorni di riposo compensativo. Oppure vanno retribuiti, in quanto corrispondono a prestazione lavorativa straordinaria. Quanto sopra, non è stato abrogato da nessuna norma, ergo, ad oggi è un obbligo di Legge!
È quanto mai opportuno evidenziare che molte istituzioni scolastiche, spesso e “volentieri”, confondono (o vogliono confondere) purtroppo (fischi per fiaschi) quanto sopra con l’abolizione delle indennità di trasferta in Italia e missione all’estero (una retribuzione oraria aggiuntiva allo stipendio che veniva corrisposta al docente accompagnatore in base alle ore di servizio svolte in missione e/o trasferta), che è cosa ben diversa; e di conseguenza danno per scontato, mescolando tutto in un unico calderone, che non debbano rimborsare niente e nessuno, danneggiando così i malcapitati docenti accompagnatori, già investiti da grevi oneri di lavoro e responsabilità derivanti da dette attività, trovandosi sempre più costretti a dover mettere mano al proprio portafogli, peraltro già depauperato da un tristemente noto stipendio da fame.
Quest’ultime indennità di missione e/o trasferta, infatti, sono state purtroppo abolite dalla Legge 266/2005, art. 1, comma 213 novellata dalla Legge 122/2010 art. 6 comma 12.
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