Una visita guidata o, ancora più specificatamente, un viaggio di Istruzione, possono essere organizzati se c’è la disponibilità volontaria dei docenti accompagnatori. Bisogna sottolineare che non è legittimo che un docente venga obbligato ad accompagnare una classe ad una visita guidata o ad un viaggio di Istruzione.
È bene sapere che i docenti non sono affatto obbligati ad accettare un ordine di servizio del dirigente scolastico che imponga l’accompagnamento di una classe della scuola per un’uscita didattica.
Per i docenti delle scuole di ogni ordine grado le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono definibili come un impegno di natura extrascolastico, con un orario di servizio differente da quello curricolare di insegnamento e con maggiori carichi di responsabilità, quindi non può esistere, da parte del dirigente scolastico, la disposizione di un obbligo del docente alla partecipazione all’uscita. Quindi qualsiasi ordine di servizio che imponga ad un docente di accompagnare i docenti pe runa visita guidata, è un ordine di servizio illegittimo.
È prassi diffusa in tutte le scuole chiedere in sede di Consiglio di classe, secondo le disposizioni discusse in Collegio e deliberate in Consiglio di Istituto, quali sono i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti in un’uscita o in un viaggio di istruzione. Sarà cura del docente accompagnatore riscontrare per ogni alunno da accompagnare la firma dei genitori per la dichiarazione esonerativa e liberatoria di responsabilità.
Se è vero che per un’uscita didattica si deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, come previsto dall’art.7 del D.lgs. n. 297/1994, e di quelli elaborati dal Consiglio di Istituto o di circolo che, ai sensi dell’art.10 D.lgs. n. 297/1994, si occupa in particolare delle libere attività complementari, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è anche vero che in seno al Consiglio di classe ogni docente è libero di scegliere se dare o negare la propria disponibilità alla partecipazione, come docente accompagnatore, di attività complementari. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.
I regolamenti delle scuole riferiti alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione sono normati dai consigli d’Istituto, ascoltati ovviamente i pareri dei Collegi docenti. In tali regolamenti è di prassi riconfermato il comma 3 dell’art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992. In tale norma è chiarito che ai fini del conferimento dell’incarico, il direttore didattico o il preside, nell’ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni.
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