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Viaggi di istruzione, il Miur precisa: nessuna nuova responsabilità per i docenti accompagnatori

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Dopo la nota prot. 674 del 3 febbraio 2016, con cui era stato trasmesso il Vademecum della Polizia Stradale, si era sollevato un coro di proteste, soprattutto per le maggiori responsabilità in capo ai docenti che il documento sembrava introdurre.

Occorre ribadire – scrive ora il Miur con una nuova nota del 12 aprile – che il Vademecum va inteso come un documento orientativo volto a facilitare il lavoro delle scuole nella scelta della società di trasporti cui affidare il servizio. Tale Vademecum, quindi, non riveste carattere prescrittivo, ma può essere utilizzato come strumento di supporto nell’organizzazione dei viaggi e delle visite guidate”.

La suddetta nota non sostituisce in alcun modo né la circolare prot. n. 291 del 14.10.1992, né le precedenti indicazioni fomite dall’ Amministrazione in merito alla questione “visite di istruzione”.

È inoltre necessario tener conto della completa autonomia delle scuole sotto questo profilo.

Il Miur ribadisce che il Vademecum non attribuisce in alcun modo ai docenti o ai dirigenti scolastici nuovi compiti e conseguenti responsabilità oltre quelle contemplate dal codice civile o dal CCNL, ma riepiloga ed evidenzia le responsabilità in capo al conducente il quale deve mantenere, per tutta la durata del viaggio, un comportamento che non esponga a rischi le persone trasportate.

In pratica, la responsabilità della condotta è solo del conducente medesimo e la verifica dell’idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la quale presta servizio. Non è compito quindi del personale docente o del Dirigente scolastico l’accertamento di detta idoneità.

Semplicemente il Vademecum invita gli insegnanti a segnalare alla Polizia, in una dimensione di collaborazione, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida, etc.). Ma questo esclude qualsivoglia obbligo di sorveglianza della condotta del conducente e connesse responsabilità da parte del docente accompagnatore.

 

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Anche per quanto riguarda gli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, questo non può in alcun modo essere affidato ai docenti accompagnatori, ma “il Vademecum può essere utilizzato come utile riferimento limitatamente al riepilogo, dell’insieme di certificazioni e attestazioni che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti che viene di volta in volta individuata”.

E non è neppure obbligatorio comunicare la partenza o richiedere l’intervento preventivo della Polizia, ma resta comunque ferma la possibilità di rivolgersi anche alla Sezione di Polizia Stradale più vicina alla scuola e richiedere l’intervento della stessa per un controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente la mattina, prima della partenza, in caso sorgano dubbi sulla regolarità degli stessi.

Quindi, il modulo allegato alla nota di febbraio può essere utilizzato, non per richiedere l’intervento della Polizia Stradale, ma per segnalare per tempo il viaggio e agevolare la programmazione dei controlli lungo l’itinerario, che saranno effettuati a campione. In ogni caso, in qualunque situazione di necessità l’intervento andrà richiesto telefonicamente utilizzando iI numero di emergenza (112 – 113).

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