Con l’attribuzione dell’autonomia organizzativa alle scuole, nell’ambito della loro offerta formativa, nel rispetto delle finalità indicate dallo Stato, possono predisporre viaggi d’istruzione e visite guidate nel rispetto del diritto alla formazione di tutti gli alunni e del suo diritto alla salute e soprattutto alla loro incolumità.
In relazione all’organizzazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate spetta agli organi di gestione della scuola, collegio dei docenti e consiglio d’istituto, stabilire sin dall’inizio dell’anno, i criteri generali per le eventuali uscite e nel caso se retribuire o no gli accompagnatori con il fondo d’istituto. Fermo restante che l’eventuale retribuzione va contrattata dal dirigente scolastico con la RSU
Fermo restante che non esiste nessuna disposizione di legge che obblighi i docenti ad accompagnare gli alunni durante i viaggi d’istruzione o nelle visite guidate, qualora decidessero di farlo, avverrebbe a livello volontario e nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento d’istituto.
In merito alla partecipazione ai viaggi d’istruzione o alle visite guidate non spetta alcun recupero orario tranne che avvenga nella giornata di domenica, nel qual caso va recuperato in tempi successivi, fermo restante il dovere di comunicare l’assenza dal servizio al dirigente scolastico al fine di provvedere alla sostituzione.
Il docente che volontariamente accetta di accompagnare gli alunni in un viaggio d’istruzione o in una visita guidata deve essere cosciente delle responsabilità che ricadono sulla sua persona a livello contrattuale, civile e penale.
La responsabilità contrattuale ricade sulla scuola dal momento in cui il genitore ha sottoscritto la domanda d’iscrizione a una determinata istituzione e quest’ultima l’ha accettata, impegnandosi a garantire e vigilare sulla sicurezza e incolumità dell’alunno per tutto il tempo in cui si trova nei locali scolastici e fruisce di tutte le attività da essa proposte, compreso eventuali viaggi o visite guidate fuori dalla scuola.
La responsabilità civile ricade sul docente accompagnatore nei casi in cui siano stati arrecati danni a persone o cose da un alunno o anche nel caso in cui è un alunno vittima di danni materiali o fisici.
In tutte e due i casi, il docente accompagnatore è liberato dalla responsabilità soltanto se riesce a dimostrare di non aver potuto in nessun modo impedire il danno si a terzi sia all’alunno.
In merito alla responsabilità penale va detto che il docente accompagnatore è responsabile degli alunni a lui affidati durante il viaggio d’istruzione o visite guidate nella misura in cui l’alunno dovesse essere vittima di un avvenimento spiacevole, causa di lesioni personali o di morte per mancata vigilanza.
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