Addio alla nomina tradizionale dei vicari e all’esonero concesso dall’amministrazione su richeista del dirigente scolastico.
L’individuazione del vicario va attuato direttamente dalle scuole, all’interno dell’organico dell’autonomia. Lo ribadisce il ministero dell’Istruzione, attraverso la Nota n. 2852 del 5 settembre 2016.
Nella Nota, il Miur ricorda che “Legge di stabilità 2015 ha eliminato l’istituto dell’esonero del collaboratore vicario, abrogando l’articolo 459 del decreto legislativo n. 297/94 e rinviando – di fatto – la questione all’utilizzo dell’organico dell’autonomia. In sintesi, nella gestione dell’organico dell’autonomia, va ricercata la valorizzazione delle professionalità e delle competenze nell’ottica di quella flessibilità che costituisce uno dei punti cardine 3 della Legge 107/2015 e che, non a caso, viene richiamata e rafforzata nel comma 3, art. 1, della stessa”.
Ricordiamo, quindi, che sarà onere della scuola individuare il vicario del dirigente scolastico, in primis individuandolo all’interno del potenziamento (ovviamente se presente un docente con abilitazione analoga o affine).
A tal proposito, il Miur ricorda che “l’organico dell’autonomia può essere utilizzato per far fronte alla complessità dei bisogni formativi degli studenti, alle esigenze e alle necessità didattiche e organizzative della scuola, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM)”.
Tale organico, dice ancora il Miur, “considerato nella sua interezza, può e deve favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi ritenuti prioritari e l’inserimento di nuove azioni, rimodulando i percorsi didattici, utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, ampliando l’offerta formativa”.
In questo contesto, docenti finora utilizzati solo per l’insegnamento curriculare, continua il Miur, potranno ora “occuparsi, in tutto o in parte, di attività di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con le competenze professionali possedute. Si pensi, inoltre, alla possibilità di far svolgere ai docenti di staff (collaboratori, coordinatori, referenti, individuati ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 e del comma 83 art. 1 delle Legge 107/2015) attività di organizzazione, progettazione, coordinamento, in coerenza con il sopra richiamato comma 5 della Legge”.
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