La scuola ha fatto da apripista con l’introduzione dell’obbligo del green pass per tutto il personale sin dal 1° settembre, ma l’estensione dell’obbligatorietà del certificato verde era ormai nell’aria da giorni.
Il Consiglio dei Ministri ha infatti licenziato un nuovo decreto legge che introduce per tutti i settori del lavoro pubblico e privato l’obbligo di possesso ed esibizione del certificato.
Non solo l’amministrazione scolastica quindi, ma tutti settori del pubblico impiego, compreso quello giudiziario, dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, saranno interessati dal possesso obbligatorio da parte del personale del certificato verde COVID-19 ai fini dell’accesso al lavoro.
Il green pass sarà obbligatorio anche per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni.
Così come già previsto dal DL 111/2021 per la scuola, l’obbligo di possesso del green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
In particolare, secondo la circolare del 4 agosto scorso, fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
Il decreto legge del 16 settembre ha anche previsto alcune integrazioni circa la validità del certificato verde.
In particolare, il green pass viene rilasciato, nel caso di prima somministrazione vaccinale non più dal quindicesimo giorno successivo bensì dalla medesima somministrazione ed a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al Covid oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del prescritto ciclo è rilasciata, altresì, la certificazione verde che ha validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
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