INFORMAZIONE E CONSENSO
Il Ministro chiarisce che in tutti i casi trova applicazione il codice per la protezione dei dati personali.
In particolare, vengono richiamati gli obblighi di preventiva informazione e di necessaria acquisizione del consenso dell’interessato da parte di chi raccoglie e utilizza questi dati personali mediante i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici.
SANZIONI L’inosservanza degli obblighi espone gli studenti, o chi compia queste operazioni nelle scuole, alle sanzioni previste dalla legge, fra le quali il pagamento di una multa da 3 a 18 mila euro, ovvero da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi.
USO PERSONALE E LIMITI
Resta ovviamente lecito scattare foto, registrare filmati con il proprio cellulare per uso personale (come ad esempio riprendere una lezione del professore a scopo di studio individuale) ma, anche in questi casi, si devono comunque rispettare ulteriori obblighi previsti da altre norme diverse da quelle relative alla privacy. Sulla base della normativa vigente e delle pronunce del Garante, Fioroni ha ribadito che “la raccolta, la comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni all’interno delle scuole deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, e che l’immagine altrui può essere utilizzata da parte degli studenti esclusivamente nei modi e nei casi consentiti dall’ordinamento”.
I POTERI DELLE SCUOLE
La direttiva del ministero pone l’accento sul fatto che le istituzioni scolastiche autonome hanno il potere nei regolamenti di istituto di inibire o sottoporre a opportune e determinate cautele l’utilizzo di mms, di registrazioni audio e video, di fotografie digitali all’interno dei locali della scuola.
LA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY È ANCHE UNA INFRAZIONE DISCIPLINARE
Il documento ricorda che per Statuto gli studenti sono titolari del diritto alla riservatezza e hanno il dovere di osservare nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. L’utilizzo improprio dei videofonini da parte degli studenti, sottolinea quindi la Direttiva, costituisce non solo un trattamento illecito di dati personali, ma anche una grave mancanza sul piano disciplinare. Di qui la necessità che “tali comportamenti siano sanzionati con rigore e severità dai regolamenti di istituto”.
PIÙ FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Il ministero collaborerà con il Garante per la privacy per promuovere tutte le iniziative necessarie per informare e formare dirigenti scolastici, insegnanti e studenti sui temi della tutela della privacy.
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