Adottare sistemi di Videosorveglianza nelle scuole, si può fare basta attenersi alle norme di legge.
Siamo al termine di questo anno scolastico caratterizzato dalla pandemia che ha visto i ragazzi dividersi tra la DAD e le lezioni in presenza. Ci auguriamo che l’emergenza sanitaria sia effettivamente e veramente ormai alle porte grazie alla campagna vaccinale e che il prossimo anno scolastico torni ad essere normale con bambini e ragazzi a fare lezione dentro le mura scolastiche.
Per questo motivo torna in auge la discussione circa l’opportunità di adottare le scuole delle videocamere.
L’attività di videosorveglianza è considerata da sempre piuttosto invasiva, tanto da essere opportunamente regolamentata dall’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali mediante il provvedimento generale dell’8 Aprile 2010, con il quale ha imposto alcuni requisiti stringenti al fine di evitare che l’impiego massivo di dispositivi di videosorveglianza possa espandersi fino a limitare i diritti di riservatezza del cittadino.
Cerchiamo di entrare nel merito della materia con qualche dettaglio legislativo per capire meglio gli aspetti legati alla privacy e alla riservatezza dei dati con particolare riferimento all’utilizzo negli Istituti Scolastici.
Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, gli istituti scolastici possono installare e utilizzare videocamere di sorveglianza purché siano in grado di garantire il diritto alla riservatezza di ogni studente. Possono attivare questi dispositivi laddove è importante garantire l‘incolumità degli edifici scolastici da atti vandalici e furti nell’edificio, circoscrivendo tuttavia le riprese alle sole aree interessate.
L’installazione dell’impianto di videosorveglianza da parte della scuola appare pertanto lecita solo se avvalorata da una concreta esigenza di prevenire situazioni di pericolo sorte a seguito di episodi di furto o atti vandalici già verificatisi o, in alternativa, nel caso in cui la scuola custodisca beni di valore quali strumentazione informatica o somme di denaro.
Le riprese devono tuttavia risultare circoscritte alle sole aree interessate da furti o atti vandalici, e la presenza delle telecamere deve essere inoltre chiaramente segnalata da un’apposita cartellonistica. Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, le aree esterne adiacenti all’istituto scolastico possono essere oggetto di riprese mediante telecamere di videosorveglianza anche durante le lezioni, purché non risultino pertinenti all’edificio.
Al contrario, le aree interne della scuola possono essere oggetto di riprese solo ed esclusivamente negli orari di chiusura.
Sono dunque assolutamente vietate durante l’ordinario svolgimento delle attività scolastiche o extrascolastiche. (fonte Agenda Digitale).
Il Garante della Privacy nella regolamentazione citata appare particolarmente attento nella gestione dei sistemi di videosorveglianza, perché al contrario un uso scorretto delle telecamere può comportare un’ingerenza ingiustificata nella vita del soggetto ripreso, con conseguente violazione dei diritti e delle libertà fondamentali.
Tutte le prescrizioni indicate per l’installazione di sistemi di videosorveglianza presso gli istituti scolastici sono di fatto finalizzate a garantire “il diritto dello studente alla riservatezza” (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), “nonché l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione e al loro diritto all’educazione”.
Altro tema importante è quello relativo alla conservazione dei dati del materiale registrato tramite dispositivi di videosorveglianza.
Il regolamento europeo in materia (Regolamento Europeo 2016/679) spiega che la conservazione dei dati deve avvenire solo per un tempo non superiore al “conseguimento delle finalità per le quali i dati raccolti sono trattati”. Tema specificato ulteriormente dal Garante nelle FAQ del dicembre 2020, in cui viene riportato che “immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite”, e che “spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche
Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.”
A fronte di quanto espresso, per le scuole è dunque ammissibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza in caso di necessità, al fine di tutelare l’edificio e i beni scolastici ivi presenti da atti vandalici o furti, circoscrivendo in ogni caso le riprese alle sole aree interessate.
Tuttavia, la scuola, e nello specifico il titolare del trattamento dei dati personali, qualora decida di attivare sistemi di videosorveglianza deve attenersi a una serie di norme e regole imposte dal Garante della Privacy e assolutamente imprescindibili, volte a tutelare e a garantire la riservatezza di tutti coloro che sono soliti transitare o permanere all’interno dei locali.
L’informativa deve essere sempre presente anche se in forma semplificata con un semplice cartello e non è necessario indicare l’esatta ubicazione della telecamera.
L’informativa deve però sempre rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, indicando come e dove trovarlo.
Altra responsabilità della scuola come Titolare dei dati è quello di definire l’attività di videosorveglianza nel registro delle attività di trattamento e adottare specifiche misure di sicurezza.
Una di queste misure prevede che lo stesso Titolare dei dati nomini uno o più Soggetti responsabili del trattamento dei dati, cioè persone fisiche che per suo conto possono trattare le immagini ed accedere ai dati.
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