Comprensibilità e affidabilità nelle comunicazioni, nelle dichiarazioni e finanche negli atteggiamenti e, in particolare, riguardo ai contatti con il pubblico e ai rapporti sociali: sono questi gli obblighi, giuridici oltre che etici, a carico dei dipendenti pubblici richiamati dalla recentissima direttiva (la n. 8 del 6 dicembre 2007) del Ministro per le riforme e le innovazioni Luigi Nicolais.
Le pubbliche amministrazioni, ricorda il Ministro, devono certamente perseguire il pubblico interesse e il proprio fine istituzionale , ma sono anche “tenute a mantenere una immagine positiva della propria organizzazione”.
La sessa Corte dei Conti, d’altronde, in diverse circostanze ha sottolineato come quello dell’immagine sia un valore che gli apparati pubblici devono avere sempre presente.
La direttiva ricorda che immagine e sanzioni disciplinari sono collegate in quanto per diffondere una immagine di efficienza dell’apparato è necessario che il procedimento disciplinare – quando intrapreso – venga completato.
Di conseguenza, la direttiva auspica una “più rigorosa applicazione delle prescrizioni vigenti allo scopo di ricostruire l’immagine di efficienza ed efficacia degli apparati pubblici” e affida all’Ispettorato della Funzione pubblica il compito di monitorare “il rispetto all’esercizio dell’azione disciplinare” da parte delle pubbliche amministrazioni.
D’ora in poi, anzi, le amministrazioni che aprono un procedimento disciplinare dovranno darne comunicazione all’Ispettorato della F.P. entro 5 giorni al massimo.
La direttiva di Nicolais ricorda anche che la condotta dei dipendenti deve essere continuamente “improntata alla sollecitudine e correttezza dell’azione amministrativa”; i dirigenti degli uffici pubblici non possono quindi giustificare inazione e ritardi con l’eccessivo carico di lavoro o lo scarso tempo a disposizione.
La direttiva si sofferma poi in particolare sui controlli da effettuare in materia di assenze del personale: intanto viene ricordato che i dipendenti hanno l’obbligo di giustificare anche le assenze di un solo giorno e che, nel caso in debbano allontanarsi dal proprio domicilio durante la malattia, devono darne preventiva comunicazione al dirigente dell’ufficio da cui dipendono.
Nel concreto, la direttiva, non aggiunge nulla alle disposizioni già in vigore ma richiama la responsabilità dei dirigenti sulla necessità di intensificare i controlli prestando maggiore attenzione alla tempistica dei procedimenti disciplinari.