Stop alla diffusione in Internet delle graduatorie di un concorso riservato a disabili. Lo si legge nella newsletter di aprile del Garante per la protezione dei dati personali in riferimento ad un provvedimento del 6 marzo scorso, riguardante la pubblicazione, sul sito web del Comune di Roma, di graduatorie di un concorso idonee a rivelare lo stato di salute dei partecipanti.
In particolare, risultava pubblicata on-line la graduatoria finale relativa ad una procedura selettiva pubblica riservata ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, unitamente alla data di nascita degli interessati e ad ulteriori informazioni concernenti titoli di preferenza. Oltre a questo, i nominativi delle persone in graduatoria erano immediatamente visibili in rete tramite l’inserimento delle rispettive generalità nei più diffusi motori di ricerca generalisti.
Per dato personale – ricorda il Garante – si intende “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” e per diffusione dei dati personali si intende “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.
La pubblicazione delle graduatorie in questione, recanti in chiaro i dati identificativi degli interessati nell’ambito di una procedura selettiva pubblica “riservata ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999”, per di più agevolata dalla immediata reperibilità nel web dei nominativi riguardanti i destinatari mediante i più diffusi motori di ricerca, ha causato una diffusione di dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, in ragione dell’espresso riferimento allo status di disabile degli interessati nonché dell’espresso richiamo (nel medesimo contesto) alla legge n. 68/1999, concernente le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Fatte queste premesse, il Garante ha ribadito che è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Il titolare del trattamento, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità aventi ad oggetto le menzionate graduatorie, avrebbe potuto in questo caso limitarsi a rendere pubblico sul sito web istituzionale gli avvisi sintetici concernenti l’avvenuta approvazione delle graduatorie con l’indicazione delle modalità di accesso alle medesime per i soggetti interessati, senza diffondere, quindi, i dati sensibili riferiti ai partecipanti alle procedure selettive.
Per tali ragioni l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione in Internet dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati contenuti nelle graduatorie menzionate nel provvedimento ed ha prescritto per il futuro di attenersi, nella pubblicazione di atti e documenti in Internet, alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e citate “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”, rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.b