Stop alla diffusione in Internet delle graduatorie di un concorso riservato disabili. Lo si legge nella newsletter di aprile del Garante per la protezione dei dati personali in riferimento ad un provvedimento del 6 marzo scorso, riguardante la pubblicazione, sul sito web del Comune di Roma, di graduatorie di un concorso idonee a rivelare lo stato di salute dei partecipanti.
In particolare, risultava pubblicata on-line la graduatoria finale relativa ad una procedura selettiva pubblica riservata ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, unitamente alla data di nascita degli interessati e ad ulteriori informazioni concernenti titoli di preferenza. Oltre a questo, i nominativi delle persone in graduatoria erano immediatamente visibili in rete tramite l’inserimento delle rispettive generalità nei più diffusi motori di ricerca generalisti.
Per dato personale – ricorda il Garante – si intende “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” e per diffusione dei dati personali si intende “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.
La pubblicazione delle graduatorie in questione, recanti in chiaro i dati identificativi degli interessati nell’ambito di una procedura selettiva pubblica “riservata ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999”, per di più agevolata dalla immediata reperibilità nel web dei nominativi riguardanti i destinatari mediante i più diffusi motori di ricerca, ha causato una diffusione di dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, in ragione dell’espresso riferimento allo status di disabile degli interessati nonché dell’espresso richiamo (nel medesimo contesto) alla legge n. 68/1999, concernente le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Fatte queste premesse, il Garante ha ribadito che è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Il titolare del trattamento, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità aventi ad oggetto le menzionate graduatorie, avrebbe potuto in questo caso limitarsi a rendere pubblico sul sito web istituzionale gli avvisi sintetici concernenti l’avvenuta approvazione delle graduatorie con l’indicazione delle modalità di accesso alle medesime per i soggetti interessati, senza diffondere, quindi, i dati sensibili riferiti ai partecipanti alle procedure selettive.
Per tali ragioni l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione in Internet dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati contenuti nelle graduatorie menzionate nel provvedimento ed ha prescritto per il futuro di attenersi, nella pubblicazione di atti e documenti in Internet, alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e citate “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”, rispettando, in particolare, il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.b
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