Alunno respinto all’ingresso da scuola. Accade alla scuola media di Fossacesia, in provincia di Chieti. Marco (nome di fantasia) è un ragazzo di 13 anni, già bocciato due volte, che dovrebbe frequentare per la terza volta la prima media.
Da quanto ricostruito pare che il Consiglio di Classe solo l’11 settembre abbia adottato la decisione di non ammettere il ragazzo in prima media sulla base di una normativa che vieterebbe l’iscrizione per tre anni consecutivi nella stessa classe del medesimo Istituto Scolastico.
Nessuna comunicazione formale è stata mai inviata dalla scuola alla famiglia, solo una telefonata il pomeriggio di mercoledì 11 settembre per avvertire che il ragazzo non avrebbe potuto frequentare la prima media.
La madre del ragazzo si rivolge ad un legale, l’avv. Pietro Cotellessa del foro di Lanciano, legale e docente e successivamente intervengono i Carabinieri di Fossacesia che raccolgono le dichiarazioni.
All’alunno è stato impossibilitato a frequentare le lezioni stante la mancata comunicazione della non ammissione in tempi utili per potersi iscrivere altrove.
Marco, non da ultimo, in questi anni ha assistito alla separazione dei genitori, dai toni accesi e che ha creato non pochi disagi familiari e sociali al ragazzo.
L’alunno, senza aver mai subito provvedimenti disciplinari, con una difficile situazione familiare, senza alcun preavviso formale alla famiglia, dopo due bocciature consecutive è stato letteralmente messo alla porta: “E’ stata già inoltrata denuncia di quanto accaduto al MIUR, all’USR Abruzzo e al Provveditorato, sollecitando una ispezione. E’ stata immediatamente presentata richiesta di accesso agli atti perché ad oggi nessuna comunicazione formale è stata inviata alla famiglia. Solo una telefonata. Sarà impugnato inoltre ogni atto amministrativo in danno all’alunno e verrà messa formalmente a conoscenza la Procura della Repubblica di Lanciano che accerterà eventuali responsabilità penali in merito all’accaduto”, afferma il legale in una nota.
L’art.192 comma 4 del decreto legislativo n. 297/94 dice molto chiaramente che in una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni.
In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno.
Qualora si tratti di alunni disabili, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all’articolo 316. Da evidenziare sempre per quanto riguarda alunni portatori di handicap la Legge 104/92, art. 14 (Modalità di attuazione dell’integrazione), al comma 1 lettera c) dice testualmente “a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi”.
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