Quindi l’obbligo di vigilanza è a carico della scuola (le famiglie consegnano alunni sani e all’uscita da scuola li rivogliono sani) dato che il diritto all’incolumità fisica, in base al codice civile, è gerarchicamente superiore al diritto alla conoscenza.
A tal proposito ogni scuola, nella sua autonomia, deve dotarsi di un regolamento specifico che sia i docenti sia i collaboratori scolastici, sono tenuti a rispettare.
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che I’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per I’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal loro Profilo Professionale. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi I’alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.
Ma soprattutto è necessario che gli alunni debbano facilitare I’azione di vigilanza della scuola, perché nonostante la professionalità, la dedizione del corpo docente e l’incisività organizzativa del migliore regolamento scolastico è impossibile prevedere e prevenire tutto.