A tal proposito l’insegnante ha “per contatto sociale” uno specifico obbligo di protezione e vigilanza dell’alunno “onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona”, contemporaneamente grava sul docente anche l’obbligo di mantenere la disciplina ed assicurare che i rapporti tra gli alunni siano improntati a regole di mutuo rispetto, impedendo il verificarsi di litigi ed atteggiamenti violenti e pericolosi per la loro incolumità, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo lo espone alla correlativa responsabilità (di natura contrattuale).
Ad avvalorare quanto sopra scritto la Corte Cass. III sez. 7.11.2000 n.14484 dice: “L’amministrazione scolastica è direttamente responsabile, in virtù del rapporto del collegamento organico con essa del personale dipendente, del danno che sia cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L’onere probatorio del danneggiato, in tale ipotesi, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetta all’amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto”.