Si torna a parlare di vigilanza sui minori all’uscita di scuola. L’USR Emilia-Romagna, facendo seguito a quanto deciso in materia dalla ordinanza n. 21593/2017 della Corte di Cassazione, ha fornito indicazioni operative alle scuole della Regione.
Dopo un riepilogo dei contenuti della suddetta decisione, l’Ufficio scolastico suggerisce ai Dirigenti Scolastici, all’inizio di ciascun anno scolastico, di proporre ai genitori che desiderano far uscire autonomamente il figlio da scuola,la firma di una dichiarazione di autorizzazione nella quale, sulla base di una serie di circostanze relative al minore ed al suo rapporto con la scuola (quali, ad esempio, la valutazione del livello di maturità del minore medesimo, l’ubicazione della scuola rispetto all’abitazione, la valutazione delpercorso da compiere, l’effettuata verifica che il figlio sia in grado di compierlo da solo, etc.), questi si assumono la responsabilità in ordine all’uscita autonoma dei minori di anni 14 dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni (vedi fac-simile allegato alla nota).
Nella stessa dichiarazione i genitori potrebbero altresì precisare di aver provveduto ad assicurare al figlio la necessaria educazione in ordine ai comportamenti corretti da assumersi e che, quindi, quest’ultimo è da loro autorizzato a svolgere determinate attività (partecipare a progetti/eventi organizzati dalla scuola; rientrare a casa da solo, etc.).
“Detta autorizzazione – scrive l’USR -, piuttosto che una cd. “liberatoria”, costituirebbe una sorta di “dichiarazione di consapevolezza” dei genitori, da ritenersi quindi quale assunzione di responsabilità educativa della famiglia, ovvero “presa in carico” da parte della stessa“.
Particolare attenzione dovrà essere poi posta nei confronti delle polizze assicurative: è infatti necessario che ogni Istituzione scolastica stipuli – come di consueto – apposita polizza assicurativa, i cui estremi dovranno essere forniti tempestivamente agli infortunati (o a chi esercita la potestà genitoriale, ove minore). In assenza di copertura assicurativa, difatti, a rispondere patrimonialmente è l’Amministrazione, fatta salva l’azione di rivalsa nei confronti del personale scolastico tenuto alla vigilanza, nei casi di dolo o colpa grave.
A tale proposito, l’USR richiama anche un’altra recente sentenza della Cassazione (terza sez. civile, del 31 gennaio 2018, n. 2334), che ha esteso la presunzione di responsabilità posta a carico degli insegnanti ex art. 2048, 2 comma cc. a tutte le ipotesi di omesso adempimento di uno specifico obbligo di vigilanza, a prescindere dalla minore o maggiore età dell’alunno.
In termini assicurativi, secondo l’USR, il predetto orientamento interpretativo consiglia le scuole del secondo ciclo, o che attivino corsi per adulti, a tenerne conto nella negoziazione delle polizze assicurative, inserendo clausole specifiche aventi ad oggetto “Responsabilità civile. Obbligo di vigilanza. Alunni maggiorenni”, ad esempio del seguente tenore: “Con riferimento alla assicurazione per la responsabilità civile, le garanzie assicurative previste nella presente polizza operano per i danni cagionati a terzi o a se stessi dagli alunni sottoposti alla vigilanza, a prescindere dal raggiungimento della maggiore età”.