Sulla questione molto delicata della vigilanza degli studenti, prima, durante e dopo le lezioni, c’è molta confusione di interpretazione della normativa vigente. Alcune circolari di dirigenti scolastici alimentano tale confusione e impongono ai docenti obblighi e responsabilità inesistenti.
È importante sapere che l’obbligo di vigilanza dell’alunno fino all’arrivo del genitore o fino al suo arrivo a casa, se c’è il servizio trasporto organizzato dalla scuola, non è da addossare al docente dell’ultima ora di lezione, ma è un obbligo che il Ds deve sapere regolamentare opportunamente e secondo la normativa vigente. Bisogna sapere che la vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente.
È utile sapere che l’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni, inoltre, come previsto dal comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Quindi il docente dell’ultima ora di lezione ha l’obbligo di accompagnare gli studenti all’uscita della scuola, controllando, soprattutto in caso di studenti di scuola primaria, se all’uscita ci sono i genitori dei propri studenti per la consegna. Se il genitore non fosse presente all’uscita della scuola il docente non ha l’obbligo di servizio di attendere l’arrivo del genitore, ma ha solo l’obbligo di segnalare al dirigente scolastico o al vicario, della mancata presenza del genitore, consegnando lo studente alla vigilanza dei collaboratori scolastici.
Nei regolamenti d’Istituto dovrebbe essere normata, con chiarezza e nel rispetto della normativa vigente, la situazione dell’assenza del genitore all’uscita di scuola e il modo con cui i bambini verranno custoditi dalla scuola. Dovrebbe essere scritto che qualora i genitori dei bambini, che normalmente vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, il personale collaboratore scolastico dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/o i sui collaboratori e fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza. Se il problema del ritardo persiste nel tempo ed è cronico, la scuola potrà anche avvisare le autorità di polizia per indagare quali sono i motivi di questi abbandoni temporanei del minore.
Esiste anche l’obbligo della vigilanza degli studenti nelle pertinenze della scuola prima del suono della campanella che consente l’entrata degli studenti all’interno delle aule. Devono essere i collaboratori scolastici, ai sensi dell’art.44, comma 1, del CCNL scuola 2006/2009 a provvedere ai compiti di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di reciproca collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. In buona sostanza già mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni, i collaboratori scolastici hanno assegnata la responsabilità della sorveglianza degli studenti che vengono lasciati dai genitori all’entrata della scuola.
La sorveglianza degli studenti che escono dall’aula per andare in bagno, è assegnata ai collaboratori scolastici. A tal proposito è importante che in ogni piano dell’edificio scolastico ci sia almeno un collaboratore scolastico preposto alla sorveglianza degli studenti.
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