Il docente ha la piena responsabilità della vigilanza degli studenti durante tutto il suo orario di servizio, deve accoglierli in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e deve assisterli fino all’uscita della scuola.
È utile sapere che l’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni, inoltre, come previsto dal comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Quindi il docente dell’ultima ora di lezione ha l’obbligo di accompagnare gli studenti all’uscita della scuola, controllando, soprattutto in caso di studenti di scuola primaria, se all’uscita ci sono i genitori dei propri studenti per la consegna. Se il genitore non fosse presente all’uscita della scuola il docente non ha l’obbligo di servizio di attendere l’arrivo del genitore, ma ha solo l’obbligo di segnalare al dirigente scolastico o ai collaboratori del DS, della mancata presenza del genitore, consegnando lo studente alla vigilanza dei collaboratori scolastici.
Nei regolamenti d’Istituto dovrebbe essere normata, con chiarezza e nel rispetto della normativa vigente, la situazione dell’assenza del genitore all’uscita di scuola e il modo con cui i bambini dovranno essere custoditi dalla scuola. Dovrebbe essere scritto che qualora i genitori dei bambini, che normalmente vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, il personale collaboratore scolastico dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/o i sui collaboratori e fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza. Se il problema del ritardo persiste nel tempo ed è cronico, la scuola dovrebbe attivarsi a comunicare questa grave negligenza alle autorità di polizia per indagare quali sarebbero i motivi di questi abbandoni temporanei del minore.
Durante le uscite dalla classe degli studenti per andare ai servizi igienici, mentre il docente resta in aula a vigilare la classe, i collaboratori scolastici del piano hanno la responsabilità della vigilanza dell’alunno che è uscito e ne devono seguire gli spostamenti.
Esiste anche l’obbligo della vigilanza degli studenti nelle pertinenze della scuola prima del suono della campanella che consente l’entrata degli studenti all’interno delle aule. Devono essere i collaboratori scolastici, ai sensi dell’art.44, comma 1, del CCNL scuola 2006/2009 a provvedere ai compiti di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di reciproca collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. In buona sostanza già mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni, i collaboratori scolastici hanno assegnata la responsabilità della sorveglianza degli studenti che vengono lasciati dai genitori all’entrata della scuola.
Il problema della vigilanza degli studenti da parte della scuola non si interrompe nel caso delle assemblee studentesche della scuola secondaria, ma i docenti non hanno obblighi di legge o contrattuali di vigilanza nei confronti degli studenti che stanno svolgendo l’assemblea di Istituto.
Ai sensi del comma 8 art.13 del D.lgs.297/94 è disposto che: “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”.
Appare chiaro dal comma 8 dell’art.13 del Testo Unico della scuola che i docenti sono liberi di decidere, qualora lo desiderassero, di assistere all’assemblea di Istituto degli studenti.
C’è da dire che l’assemblea d’Istituto, concessa dal Dirigente scolastico ai rappresentati degli studenti, interrompe la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione e di conseguenza i docenti non hanno l’obbligo, a meno che non sia stata prevista un’attività collegiale deliberata nel piano annuale delle attività, a permanere a scuola fino al termine del proprio orario di servizio. Il docente che lo volesse, una volta avviata l’assemblea e quindi dopo avere fatto l’appello, che è un obbligo di servizio del docente della prima ora, potrebbe liberamente allontanarsi dalla scuola essendo state interrotte le attività didattiche e non avendo nessun obbligo di sorveglianza. In tal caso la sorveglianza degli studenti deve essere fatta dai collaboratori scolastici, dal Dirigente scolastico, dai docenti che lo vogliono fare per spirito collaborativo e dai comitati studenteschi.
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