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Vigilanza, il docente è responsabile solo se è previsto dal regolamento di istituto!

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Sembra non volersi placare il clima di polemica in seguito alla sentenza n.21593 della III sezione civile della Corte di cassazione dello scorso 19 settembre, in merito agli obblighi di vigilanza del personale scolastico.
La sentenza dello scorso 19 settembre, infatti, si è limitata a stabilire la legittimità della sentenza della Corte d’appello di Firenze n.1052 del 20 giugno 2014, impugnata dall’amministrazione scolastica, che riguardava la morte di un bambino di 11 anni travolto da un bus nei pressi dell’istituto scolastico che frequentava.

Il punto cruciale è proprio questo: il docente e/o il personale della scuola dovevano vigilare oppure no? Sono responsabili della morte dell’alunno?

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

La Corte di Cassazione ha giudicato legittima la decisione dei giudici d’appello di Firenze perché la scuola ha emanato un regolamento di istituto in cui è chiaramente espresso che il personale ha degli obblighi di vigilanza ad hoc, ovvero non riconducibili direttamente al contratto.

Quindi la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21593/2017, ha ribadito che se nel regolamento di istituto è espressamente definito che i docenti dell’ultima ora devono vigilare all’uscita degli alunni da scuola, fino a quando questi salgano sullo scuolabus, la responsabilità dell’istituzione scolastica in caso di sinistri ed infortuni degli alunni sussiste anche nel caso in cui ciò avvenga al di fuori delle pertinenze dell’edificio scolastico.

IL CONTRATTO NON PREVEDE OBBLIGHI DI QUESTO TIPO

Di contro, a partire dalla sentenza in questione si sono moltiplicate le circolari di presidi che prevedono, di fatto, una vera e propria limitazione della libertà degli alunni. Che secondo gli stessi dirigenti scolastici dovrebbero rimanere a scuola o nelle immediate pertinenze, sotto l’occhio vigile dei docenti o dei collaboratori scolastici fino all’arrivo dei genitori.

Ma il contratto non prevede questo: nello specifico l’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni, inoltre, come previsto dal comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Quindi il docente dell’ultima ora di lezione ha l’obbligo di accompagnare gli studenti all’uscita della scuola, controllando, soprattutto in caso di studenti di scuola primaria, se all’uscita ci siano i genitori dei propri studenti per la consegna.
Se ancora i genitori non si presentano, i docenti devono segnalare la situazione al dirigente o al vicario, che penserà alla situazione.

E comunque, se di obbligo si deve parlare, certamente non è riservato ai docenti: infatti, il CCNL comparto scuola, sancisce esplicitamente che il profilo professionale di Area A del personale ATA, che corrisponde ai collaboratori scolastici, è tenuto a rispettare le “mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente e antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche”.

DOCENTI COSTRETTI A STARE A SCUOLA OLTRE L’ORARIO

Pertanto quello che viene segnalato in questo periodo, dopo le varie circolari dei presidi, non fanno altro che alimentare panico e false norme contrattuali, che stanno portando molti insegnanti a restare a scuola oltre l’orario di servizio stabilito dal contratto, a causa di alcuni presidi che non hanno inteso correttamente la sentenza, che, ribadiamo, non ha mutato orientamento rispetto agli obblighi di vigilanza, si legge su Italia Oggi, limitandosi a prendere atto che, se in una scuola c’è un regolamento di istituto che impone obblighi di vigilanza aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti dal contratto, le famiglie sono legittimate a pretendere che da tali obblighi vengano assolti e, in caso di inadempimento, a pretendere anche il risarcimento del danno.

Certamente, nella scuola primaria e dell’infanzia il buon senso suggerisce di attendere qualche minuto in più i genitori degli alunni ed eventualmente darli in custodia ai collaboratori scolastici, ma non esiste alcun vincolo reale, se non espressamente indicato sul regolamento di istituto, come nel caso in questione.

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