Il caso dell’incidente fuori dalla scuola che ha visto morire uno studente di 11 anni, ha posto l’attenzione sul tema della vigilanza a scuola.
Infatti, la Corte di Cassazione, intervenuta in merito alla sentenza dei giudici del Tribunale di Firenze, ho posto l’accento su un particolare che a molti sembra non essere molto chiaro, a partire dalla scuola che ha impugnato la sentenza del Tribunale di Firenze.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21593/2017, ha infatti stabilito che se nel regolamento di istituto è espressamente definito che i docenti dell’ultima ora devono vigilare all’uscita degli alunni da scuola, fino a quando questi salgano sullo scuolabus, la responsabilità dell’istituzione scolastica in caso di sinistri ed infortuni degli alunni sussiste anche nel caso in cui ciò avvenga al di fuori delle pertinenze dell’edificio scolastico, riporta Italia Oggi.
Infatti la Cassazione non dice che nel contratto degli insegnanti è prevista la vigilanza da parte dei docenti dell’ultima ora: infatti, nello specifico l’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni, inoltre, come previsto dal comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Quindi il docente dell’ultima ora di lezione ha l’obbligo di accompagnare gli studenti all’uscita della scuola, controllando, soprattutto in caso di studenti di scuola primaria, se all’uscita ci sono i genitori dei propri studenti per la consegna.
Se ancora i genitori non si presentano, i docenti devono segnalare la situazione al dirigente o al vicario, che penserà alla situazione.
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Regolamento d’istituto
Ma se il regolamento d’istituto stabilisce che il docente dell’ultima ora è responsabile, allora vale il regolamento d’istituto, che nel caso del bambino morto investito da un autobus, era presente.
Quindi la Cassazione non ha “rivoltato le carte”, ma ha constatato l’esistenza di un regolamento d’istituto con degli obblighi aggiuntivi per i docenti dell’ultima ora, ovvero vigilare sugli alunni fino a quando questi non salgono sullo scuolabus.
Quindi i genitori del bambino morto si sono potuti rivalere sull’istituto scolastico per la presenza di tale regolamento interno alla scuola e non per un’inadempienza contrattuale da parte del docente.
La responsabilità e del Ministero
Ma i giudici della Corte di Cassazione sottolineano anche un altro aspetto: al di fuori delle pertinenze degli edifici scolastici non sussiste alcun obbligo di vigilanza, riportando l’orientamento della sentenza 19158/2014 in cui i giudici hanno accertato “l’inesistenza di responsabilità a carico dei docenti in caso di infortuni fuori dalla scuola”.
Pertanto, ad essere perseguibili non saranno i docenti o il preside colpevoli della mancata vigilanza, ma piuttosto sarà il Ministero a risponderne direttamente, trattandosi di scuola pubblica e di responsabilità non spettanti agli insegnanti e ai dirigenti.
Personale ATA
Infine, c’è un ultimo punto da ricordare: il CCNL comparto scuola, sancisce esplicitamente che il profilo professionale di Area A del personale ATA, che corrisponde ai collaboratori scolastici, è tenuto a rispettare le “mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente e antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche”.
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