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Vigilanza sugli alunni prima dell’inizio delle lezioni: a chi spetta?

Per assicurare l’accoglienza e la corretta vigilanza degli alunni che entrano ogni mattina a scuola, il contratto collettivo dei docenti prevede l’obbligo, per gli insegnanti che svolgono la prima ora di servizio, di trovarsi in classe cinque minuti prima del suono della campanella.
Infatti l’art. 29, comma 5 del CCNL 29 novembre 2007, che parla del tema dell’accoglienza e vigilanza degli alunni, recita testualmente: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita gli alunni medesimi”.
La disposizione evidenzia la responsabilità che la scuola deve assumersi per quanto attiene la vigilanza, degli alunni, soprattutto se minorenni.
La domanda che ci poniamo rispetto a questo argomento è:
“A chi tocca la vigilanza dell’alunno prima che iniziano le lezioni, ai genitori che accompagnano il ragazzo fino a scuola o alla stessa scuola?”.
Una sentenza della Cassazione ci chiarisce i dubbi che potrebbero sorgere rispetto a questa domanda.
Infatti per la Cassazione, ci deve essere personale scolastico a vigilare sugli allievi che, prima dell’inizio delle lezioni, attendono nel cortile della scuola.
Nel momento in cui gli alunni entrano nell’area scolastica, cessa di fatto la responsabilità della famiglia e inizia quella della scuola.
Questo è esattamente quanto è capitato in una scuola elementare di Cerveteri, in provincia di Roma; un’alunna era scesa dallo scuolabus e stava aspettando l’inizio delle lezioni nel cortile quando, salita su un muretto, è caduta rompendosi la tibia. Appurato che nessun collaboratore scolastico era stato preposto alla vigilanza nel cortile della scuola, luogo in cui la bambina stava maldestramente giocando, la scuola è stata condannata, per mancata vigilanza, a pagare i danni di quanto accaduto.
Il problema della vigilanza non riguarda ovviamente soltanto i bambini o i ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo, ma è un dovere della scuola, garantire la vigilanza per i ragazzi di qualsiasi età. Un altro momento nevralgico per quanto attiene la vigilanza è il caso dell’entrata a scuola e dell’uscita. In questo caso oltre i collaboratori scolastici, assumono la responsabilità della vigilanza i docenti delle prime e ultime ore di lezione. A tal riguardo un riferimento alla vigilanza è presente anche nell’art.10 lettera a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297 /94 in cui si prevede che il Consiglio di circolo o di istituto delibera sull’adozione del regolamento interno che “deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima”.
La mancata vigilanza di un docente, in questi particolari momenti e anche durante le attività scolastiche è punita, in caso di accertamento della responsabilità in base all’art. 2048 del Codice Civile relativo alla responsabilità dei precettori, secondo quanto previsto dall’art.61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente. Questo a significare che il personale scolastico deve vigilare, sia per il bene dei ragazzi, ma anche per non avere addossate le responsabilità civili ed a volte anche penali di una mancata vigilanza.

Lucio Ficara

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