L’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna ha diramato la nota n.5371 del 23 aprile che fornisce delucidazioni sulla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo d’istruzione per gli alunni in istruzione parentale. Nell’attuale sistema educativo, le dinamiche relative all’assolvimento dell’obbligo scolastico, richiedono, in alcuni casi, l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di educazione familiare/parentale. Questo istituto normativo, poco utilizzato e di complessa interpretazione, attribuisce precise responsabilità alla famiglia ed alle istituzioni scolastiche. Pertanto, con questa nota, l’Ufficio intende fornire un supporto per una corretta interpretazione ed applicazione della normativa. Innanzitutto si precisa che “l’istruzione parentale indica una scelta educativa che le famiglie compiono su come i loro figli devono essere istruiti e in quali contesti relazionali e valoriali”. L’ufficio precisa i passaggi essenziali legati alla scelta di effettuare l’istruzione familiare:
– La scelta di effettuare l’istruzione familiare va ripetuta ogni anno
– La comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui l’alunno avrebbe dovuto iscriversi in relazione alla sua residenza o in coerenza con il tipo di studi secondari di II grado prescelti
-Dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigente sull’adempimento dell’obbligo e invia apposita comunicazione al Comune
-I familiari ogni anno sottopongono il proprio figlio all’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria
– Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono tenute a vigilare sull’adempimento dell’obbligo di istruzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.