La polemica sulla questione dei vincoli alla mobilità non si ferma.
Dopo la lettera che il Comitato aveva inviato al Parlamento europeo e dopo la risposta del Parlamento stesso, abbiamo registrato l’intervento del Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha voluto ricostruire le motivazioni giuridiche dei vincoli.
Ma il Comitato dei docenti vincolati non ci sta e vuole fare alcune precisazioni.
A rispondere è la presidente del Comitato Angela Mancusi.
Prima puntualizzazione.
Limitare significa ridurre, contenere e non negare, cosa che sta avvenendo. Quale limitazione dovrebbero dunque avere docenti appena assunti in ruolo?
Seconda puntualizzazione L’obiettivo specifico del PNRR della “Riforma 2.1 Reclutamento dei docenti – M4C1-3 – obiettivo iii) limitazione dell’eccessiva mobilità degli insegnanti nell’interesse della continuità dell’insegnamento (nell’interesse della continuità dell’insegnamento)” fa riferimento agli artt. 58-59 del DL 73/2021 (noto come decreto sostegni bis) che fanno riferimento al vincolo post trasferimento e non alle procedure di immissione in ruolo previste dal DL 36/2022.
Dunque pare chiaro e ovvio che al momento in quel decreto attuativo sia presente una limitazione per coloro i quali abbiano ottenuto mobilità a seguito trasferimento.
All’ articolo 45 del del 36/2022 si fa riferimento invece a quanto segue : 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.»;
b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:
«593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell’aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l’attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l’istituzione scolastica».
Come spesso detto e riferito dai sindacati, il sopracitato articolo fa riferimento inoltre alle nuove procedure concorsuali e dunque di reclutamento.
Il quesito rimane sempre lo stesso: cosa farà l’attuale politica di maggioranza che affermava via i vincoli per tutti?
Limitare non è negare.