Sono in tanti i docenti di ruolo che non sanno se si trovano attualmente in uno stato di vincolo per la mobilità. La confusione nasce da una norma che è diversa a seconda dell’anno di immissione in ruolo e che per altro è stata rivista nell’ultimo CCNI mobilità 2022-2025, senza comunque eliminare il vincolo, ma dando l’opportunità con la mobilità di richiedere la sede in cui restare vincolati. Tra le altre cose, è necessario sottolineare, che sul CCNI mobilità per il triennio 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 pende una sentenza del giudice del lavoro di Roma, sentenza che dovrebbe trovare riparo in una riapertura della contrattazione. La riapertura della trattativa per il CCNI mobilità, potrebbe comportare una nuova modifica dei vincoli sulla mobilità rispetto alle restrizioni attuali.
I docenti entrati in ruolo il 1° settembre 2021 se, per l’anno scolastico 2022/2023, non hanno presentato domanda di mobilità o avendola presentata non hanno ottenuto nessuna sede richiesta, hanno confermato la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo e non potranno richiedere mobilità, salvo le deroghe previste, per l’anno scolastico 2023/2024. Tali docenti sarebbero dovuti restare vincolati, per quanto previsto dalla norma, a non potere chiedere assegnazione provvisoria e l’applicazione dell’art.36 del CCNL scuola 2006/2009 per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, ma poi l’accordo sulla riproposizione del CCNI 2019-2022 delle utilizzazioni ha consentito il superamento del vincolo per il 2022-2023.
C’è da dire che comunque il vincolo per i docenti assunti nel 2021-2022 decade per l’anno scolastico 2024/2025.
I docenti assunti il 1° settembre 2021 se, per l’anno scolastico 2022/2023, hanno presentato domanda di trasferimento, ottenendo una delle sedi richieste all’interno della medesima provincia di titolarità
con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” o
“distretto”), nell’acquisire la nuova titolarità dal 1° settembre 2022 si sarebbero dovuti vincolare alla nuova scuola, salvo le deroghe previste , per gli aa.ss. 2022/2023-2023/2024 e 2024/2025. Liberandosi dal vincolo per la mobilità 2025/2026.
Se invece il docente entrato in ruolo dal 1° settembre 2021 ha ottenuto trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”), nell’acquisire la nuova titolarità dal 1° settembre 2022 si sarebbe dovuto vincolare alla nuova scuola, salvo le deroghe previste , per gli aa.ss. 2022/2023-2023/2024 e 2024/2025. Liberandosi dal vincolo per la mobilità 2025/2026.
In entrambi i casi sopra esposti i docenti entrati in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 non avrebbero potuto richiedere il passaggio di cattedra e di ruolo, l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria, nemmeno l’applicazione dell’art. 36 del CCNL scuola 2006/2009. C’è da dire che con l’accordo sulla riproposizione del CCNI 2019-2022 delle utilizzazioni è stato consentito il superamento del vincolo per il 2022-2023.
I docenti entrati in ruolo il 1° settembre 2020 se, per l’anno scolastico 2022/2023, non hanno presentato domanda di mobilità o avendola presentata non hanno ottenuto nessuna sede richiesta, hanno confermato la titolarità nella scuola di assunzione in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021 e comunque potranno richiedere mobilità per l’anno scolastico 2023/2024, avendo scontato pienamente i tre anni di vincolo. Tali docenti sarebbero dovuti restare vincolati, per quanto previsto dalla norma, a non potere chiedere assegnazione provvisoria e l’applicazione dell’art.36 del CCNL scuola 2006/2009 per l’anno scolastico 2022-2023, ma poi l’accordo sulla riproposizione del CCNI 2019-2022 delle utilizzazioni ha consentito il superamento del vincolo per il 2022-2023.
I docenti assunti il 1° settembre 2020 se, per l’anno scolastico 2022/2023, hanno presentato domanda di trasferimento, ottenendo una delle sedi richieste all’interno della medesima provincia di titolarità
con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune” o
“distretto”), nell’acquisire la nuova titolarità dal 1° settembre 2022 si sarebbero dovuti vincolare alla nuova scuola, salvo le deroghe previste , per gli aa.ss. 2022/2023-2023/2024 e 2024/2025. Liberandosi dal vincolo per la mobilità 2025/2026.
Se invece il docente entrato in ruolo dal 1° settembre 2020 ha ottenuto trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice (puntuale di scuola o sintetico “comune”, “distretto” o “provincia”), nell’acquisire la nuova titolarità dal 1° settembre 2022 si sarebbe dovuto vincolare alla nuova scuola, salvo le deroghe previste , per gli aa.ss. 2022/2023-2023/2024 e 2024/2025. Liberandosi dal vincolo per la mobilità 2025/2026.
In entrambi i casi sopra esposti i docenti entrati in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021 non avrebbero potuto richiedere il passaggio di cattedra e di ruolo, l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria, nemmeno l’applicazione dell’art. 36 del CCNL scuola 2006/2009. C’è da dire che con l’accordo sulla riproposizione del CCNI 2019-2022 delle utilizzazioni è stato consentito il superamento del vincolo per il 2022-2023.
In taluni casi anche i docenti di ruolo da tanti anni e comunque assunti in ruolo fino al 2019/2020, possono restare vincolati anche se non soggetti all’impossibilità della mobilità annuale o all’ impossibilità dell’applicazione dell’art.36 del CCNL scuola 2006/2009.
Tali docenti entrati in ruolo fino al 2019/2020 se hanno ottenuto trasferimento all’interno del comune di titolarità o fuori dal comune di titolarità ( ma nella medesima provincia di titolarità) su codice puntuale di scuola, allora resteranno vincolati per tre anni, dal 2022-2023 al 2024- 2025, nella scuola di nuova titolarità. Non subiscono vincolo se hanno ottenuto trasferimento in altro comune della provincia di titolarità ma con codice sintetico.
I docenti entrati in ruolo fino al 2019/2020 che abbiano ottenuto trasferimento in una sede di altra provincia, sia se espressa con codice puntuale o sintetico, resteranno vincolati fino all’anno scolastico 2024/2025 e potranno rifare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2025/2026.
In ogni caso i docenti dei due casi precedenti non sono bloccati per i movimenti di utilizzazione, assegnazione provvisoria e nemmeno per l’applicazione dell’art.36 del CCNL scuola 2006/2009.
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