Nell’articolo precedente abbiamo proposto le domande più frequenti sulla mobilità dei docenti vincolati immessi in ruolo nel 20/21, di seguito invece si propongono 7 quesiti di docenti immessi in ruolo quest’anno.
1) Sono stata immessa in ruolo l’1.9.2021 con decorrenza giuridica 1.9.2020, nel mio caso da quando decorre il vincolo triennale previsto dalla Legge 106/21?
Da quando ha ottenuto la sede di titolarità, quindi dall’1.9.2021 a nulla rilevando che lei abbia avuto la retrodatazione giuridica all’1.9.2020, pertanto per lei l’a.s. 20/21 non concorre al compimento del triennio di vincolo di cui al comma 2 lett. f) dell’art.58 della legge 106/21.
2) Sono di ruolo da quest’anno, non ho quindi superato l’anno di prova, posso presentare domanda di trasferimento?
Si. Gli immessi in ruolo 21/ 22, come quelli immessi nel 20/21 e poi a seguire coloro che saranno immessi negli aa.ss. 22/23, 23/24 e24/25, possono presentare domanda di trasferimento volontaria ( non sono obbligati a presentarla) nel primo anno di immissione in ruolo indipendentemente dal superamento dell’anno di formazione, la sede eventualmente ottenuta per trasferimento, sarà dal 22/23 la sua sede di titolarità, in caso di mancato trasferimento invece, la sua sede di titolarità resterà quella ottenuta quest’anno per immissione in ruolo.
3) Immessa in ruolo nel 21/22, quale sarà la decorrenza del vincolo nel caso ottenga il trasferimento oppure nel caso che non lo ottenga?
Nel caso ottenga il trasferimento il vincolo decorrerà dal 22/23, pertanto resta vincolata nella scuola ottenuta con il trasferimento a domanda per gli aa.ss. 22/23, 23/24 e 24/25 senza poter presentare per un triennio domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e di ruolo, di Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria.
Nel caso invece non ottenga il trasferimento o non presenti la domanda di trasferimento il vincolo triennale decorre dal 21/22 e cioè dalla data in cui ha ottenuto la sede di immissione in ruolo che diventerà la sua di titolarità e sarà vincolata per gli aa.ss. 22/23 e 23/24.
4) Assunta quest’anno nella scuola primaria su posto comune, posso fare domanda di trasferimento anche su posto di sostegno?
Si, se è in possesso del titolo di specializzazione, può fare domanda di trasferimento per l’a.s. 22/23 solo su posto comune, solo su posto di sostegno, su posto comune e su posto di sostegno.
Se sarà trasferita su posto di sostegno, in quanto docente neo immessa in ruolo, sarà soggetta al vincolo triennale previsto dalla 106/2021 a decorrere dal 22/23 e dal medesimo anno scolastico anche al vincolo quinquennale sulla tipologia di posto sostegno.
5) Immessa in ruolo da GAE con decorrenza 1.9.2021 su posto di sostegno, posso presentare domanda di trasferimento su posto comune?
No. Può fare domanda di trasferimento, ai sensi del comma 7 dell’art.2 del CCNI, solo su posto di sostegno, in
quanto su tale tipologia di posto è vincolata per 5 anni ( 21/22, 22/23, 23/24, 24/25, 25/26).
6) Immessa in ruolo lo scorso settembre da GAE e beneficiaria della Legge 104/92 ( assisto mio padre) posso partecipare al trasferimento interprovinciale? Posso partecipare con precedenza? Posso poi presentare domanda di Assegnazione Provvisoria?
Si. Può presentare domanda di trasferimento interprovinciale. Non ha però diritto alla precedenza, in quanto la figlia che assiste il genitore in situazione di gravità non ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti ma solo nella fase provinciale.
Successivamente potrà presentare domanda di Assegnazione Provvisoria e avrà diritto alla precedenza, purché le condizione di assistenza previste dal comma 3 dell’art. 33 della Legge 104/92 siano intervenute dopo la sua iscrizione in GAE.
7) Immessa in ruolo quest’anno da GAE e beneficiaria dalla 104/92 in quanto assisto mia figlia dal novembre 2017 , posso fare domanda di trasferimento con precedenza?
Nel caso non abbia il trasferimento quest’anno, potrò ripresentare domanda di trasferimento per il 23/24 in quanto beneficiaria della 104?
Potrò fare anche domanda di Assegnazione Provvisoria con precedenza per il 22/23?
Solo per il 22/23 lei potrà presentare domanda di trasferimento con precedenza a nulla rilevando nel trasferimento per l’a.s. 22/23 la decorrenza dei benefici della Legge 104/92 art.33 comma 3 che nel suo caso sono intervenuti prima dell’iscrizione in GAE. ( novembre 2017).
Per questa stessa ragione però, ai sensi del comma 2 lett.f) dell’art.58 della legge 106/2021, richiamato dal comma 6 dell’art.2 del CCNI, per l’a.s. 2023/24 non potrà presentare domanda di trasferimento né potrà presentare per il 22/23 domanda di assegnazione provvisoria.
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