Personale

Vincolo quinquennale, bloccati anche i docenti con art.21 legge 104/92

Una docente catanese, entrata in ruolo il primo settembre 2019 ad Agrigento da GMRE della Sicilia, presenta domanda di trasferimento utilizzando la precedenza ai sensi dell’art.21 della legge 104/92. L’ufficio scolastico di Agrigento annulla la domanda di mobilità perché la docente è soggetta al vincolo quinquennale e non ha diritto alla mobilità per i prossimi 4 anni.

Snals di Agrigento sul piede di guerra

Il Segretario provinciale dello Snals di Agrigento, il prof. Angelo Amato, è sul piede di guerra non tanto con l’Ufficio scolastico della provincia siciliana, ma piuttosto contro chi ha formulato una legge che non tiene conto delle problematiche di salute delle persone disabili non in stato di gravità con una invalidità superiori ai due terzi e che avrebbero il diritto di ricongiungersi con i familiari. Amato definisce l’applicazione restrittiva della norma, che blocca per 5 anni nella sede di titolarità i docenti con art.21 della legge 104/92, una cosa illogica e anticostituzionale e vuole portare la questione all’attenzione della Segreteria Nazionale dello Snals.

Blocco quinquennale, cosa dice la norma

Bisogna dire che il blocco quinquennale della mobilità sfugge alle norme contrattuali sulla mobilità che sono valide per un triennio scolastico, ma sono state inserite dalla Ministra Lucia Azzolina, senza un confronto sindacale, nell’art.1, comma 3 dell’OM 182 del 23 marzo 2020. In tale norma dell’Ordinanza sulla mobilità è scritto che il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3), è tenuto a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Vincolo quinquennale, ecco quando non permane

Se un docente che sta completando anno di prova nel 2019/2020, si dovesse trovare con vincolo di mobilità quinquennale, potrebbe presentare domanda di mobilità provinciale o interprovinciale se perdente posto nella scuola o se in esubero provinciale, anche i docenti che fruiscono dell’art.33 comma 5 o 6 della legge 104/92 per i casi sopravvenuti successivamente al termine della domanda di partecipazione al concorso straordinario.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Autonomia differenziata, Di Meglio (Gilda): “Accentua le differenze e si rischia spreco di risorse. Lanceremo referendum per dire no”

Intervenuto in video collegamento al Senato, il coordinatore della Gilda degli Insegnanti Rino Di Meglio…

04/07/2024

Stipendi docenti, si tratta per 160 euro di aumento dicembre ma la metà sono già nei cedolini. Fracassi (Flc-Cgil): alla scuola non bastano

Dopo l’incontro del 4 luglio col ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sulla presentazione…

04/07/2024

Assegnazione provvisoria, chi non ha superato l’anno di prova può presentare domanda?

Il 27 giugno 2024 è stato sottoscritto l'accordo tra i rappresentati del Ministero dell’Istruzione e…

04/07/2024

Borse di studio INPS, dal 22 luglio al 2 settembre 2024 le domande per il bando corsi di lingue in Italia

Con il Bando di concorso "Corso di lingue in Italia per il 2024" l'INPS offre…

04/07/2024

I terribili e temibili esami di maturità

L'Esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori (ex maturità. A proposito: a quale età…

04/07/2024