Una docente catanese, entrata in ruolo il primo settembre 2019 ad Agrigento da GMRE della Sicilia, presenta domanda di trasferimento utilizzando la precedenza ai sensi dell’art.21 della legge 104/92. L’ufficio scolastico di Agrigento annulla la domanda di mobilità perché la docente è soggetta al vincolo quinquennale e non ha diritto alla mobilità per i prossimi 4 anni.
Il Segretario provinciale dello Snals di Agrigento, il prof. Angelo Amato, è sul piede di guerra non tanto con l’Ufficio scolastico della provincia siciliana, ma piuttosto contro chi ha formulato una legge che non tiene conto delle problematiche di salute delle persone disabili non in stato di gravità con una invalidità superiori ai due terzi e che avrebbero il diritto di ricongiungersi con i familiari. Amato definisce l’applicazione restrittiva della norma, che blocca per 5 anni nella sede di titolarità i docenti con art.21 della legge 104/92, una cosa illogica e anticostituzionale e vuole portare la questione all’attenzione della Segreteria Nazionale dello Snals.
Bisogna dire che il blocco quinquennale della mobilità sfugge alle norme contrattuali sulla mobilità che sono valide per un triennio scolastico, ma sono state inserite dalla Ministra Lucia Azzolina, senza un confronto sindacale, nell’art.1, comma 3 dell’OM 182 del 23 marzo 2020. In tale norma dell’Ordinanza sulla mobilità è scritto che il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3), è tenuto a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Se un docente che sta completando anno di prova nel 2019/2020, si dovesse trovare con vincolo di mobilità quinquennale, potrebbe presentare domanda di mobilità provinciale o interprovinciale se perdente posto nella scuola o se in esubero provinciale, anche i docenti che fruiscono dell’art.33 comma 5 o 6 della legge 104/92 per i casi sopravvenuti successivamente al termine della domanda di partecipazione al concorso straordinario.
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