Mobilità

Vincolo quinquennale, ci sarebbe il tentativo di ridurlo a tre annualità

Nella bozza del DL “Sostegni bis”, da pochissimo approvata dal Consiglio dei Ministri, ci sarebbe il tentativo di ridurre a tre anni il vincolo quinquennale dei docenti neoassunti.

Riferimento normativo

Nel Dl Sostegni bis all’art. 58, comma 1, lettera f) c’è scritto: “al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole: “tre anni scolastici” e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle parole: “due anni”. Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.

In buona sostanza si precisa che il vincolo quinquennale, introdotto dal decreto legge n.126/2019 e convertito con la legge n.159 del 20 dicembre 2019, viene ridotto a soli tre anni.

BOZZA DL SOSTEGNI BIS

Vincolo quinquennale addio?

Molto probabilmente si arriverà ad ottenere l’abolizione del vincolo quinquennale a favore di quello triennale. In buona sostanza chi è entrato in ruolo nel 2019/2020 ed era sottoposto al vincolo quinquennale, si troverà libero di fare istanza di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023, in quanto ha mantenuto la titolarità per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Ricordiamo che il blocco quinquennale della mobilità non è stata dovuta ad una norma contrattuale, infatti nel CCNI mobilità 2019-2022 non c’è traccia di questa norma, ma si tratta di una norma legislativa.

Il riferimento normativo del blocco quinquennale di mobilità è il comma 17-octies dell’art. 1 del testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 in cui è scritto: “Il comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti: «3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

In buona sostanza un docente, anche della scuola dell’infanzia, o di qualsiasi altro grado di istruzione, entrato in ruolo il primo settembre 2020, non avrebbe potuto partecipare alla mobilità dei successivi 5 anni, non avrebbe potuto fare nemmeno domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione, fatta eccezione per le situazioni di soprannumero o esubero, oppure alcune situazioni della legge 104/92 (art. 33 commi 3 e 6) intervenute successivamente alla data di iscrizione dei bandi per il ruolo. 

Adesso si accende una speranza che fa ben sperare per la riduzione a soli tre anni di questo blocco della mobilità.

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Lucio Ficara

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