Un docente della scuola secondaria di primo grado della provincia di Reggio Calabria aveva mosso ricorso al giudice del lavoro di Palmi contro l’Ufficio scolastico provinciale per il blocco quinquennale della mobilità. In via cautelativa il Tribunale di Palmi aveva concesso al docente di partecipare con riserva alla domanda di mobilità, adesso arriva il rigetto del ricorso che dà pienamente ragione all’Amministrazione che aveva bloccato il trasferimento.
I docenti FIT 2018, quelli entrati in ruolo il primo settembre 2019 e che stanno svolgendo l’anno di prova, sono bloccati per 5 anni, per come è disposta la legge, a permanere nella sede di titolarità e a non potere presentare domanda di mobilità. La norma primaria che prevede il blocco quinqennale della mobilità è la legge 145/2018. Il giudice del lavoro del tribunale di Palmi (REGGIO CALABRIA) aveva accolto il ricorso di un docente calabrese bloccato per il prossimo quinquennio e, in attesa di assumere un provvedimento di sentenza, ha ammesso il docente a presentare, entro il termine di scadenza previsto per il 21 aprile 2020, domanda di mobilità 2020/2021. Prima degli esiti della mobilità, pubblicati il 29 giugno 2020, è arrivato il decreto di rigetto n.4890/2020 del 24 giugno 2020, che dà pienamente ragione all’Ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria.
Il docente nel suo ricorso punta a sottolineare la disparità di trattamento tra docenti inseriti in ruolo dalla medesima graduatoria di merito regionale del FIT 2018. Il docente che ha ricevuto il danno del blocco quinqennale della mobilità, fa notare che i partecipanti al concorso DDG 85/2018, come nel suo caso, che non hanno visto pubblicate le graduatorie di merito entro il 31 dicembre 2018 hanno ricevuto la beffa di essere inseriti in ruolo per l’anno scolastico 2019/2020 sostenendo l’anno di prova nel medesimo anno scolastico e restando poi bloccati per i successivi 4 anni ( 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) nella scuola di titolarità. Mentre i partecipanti allo stesso concorso, le cui graduatorie sono state pubblicate tre il 31 agosto 2018 e il 31 dicembre 2018, hanno svolto l’anno di prova a tempo determinato nell’anno scolastico 2018/2019 e hanno potuto produrre la domanda di mobilità senza nessun vincolo. IL docente aveva chiesto al giudice di disapplicare la norma del blocco quinquennale, prevista nell’OM 182/2020 della mobilità, per una evidente disparità di trattamento tra i docenti immessi in ruolo con il FIT 2018. Inoltre il docente che riteneva di essere stato ingiustamente bloccato, fa notare che il CCNI della mobilità 2019-2022 non prevede nessun blocco quinquennal eper nessuna categoria di docenti.
L’ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria, diretto dal Dott. Maurizio Piscitelli, è stato rappresentato dai suo funzionari dott. Demetrio Cassalia, dott. Salvatore Nucera e dalla dott.ssa Daniela Pirrottina.
L’ATP reggino, attraverso i suoi funzionari, fa presente che il ricorso manca del fumus boni iuris. Poi entrando nel merito, i rappresentnati dell’ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria, specificano che la mobilità del docente è ostacolata da una legge e non semplicemente da un’Ordinanza Ministeriale, ovvero dall’art.1, comma 792, lettera m) punto 3 della legge 145/2018, in cui è disposta la permanenza del docente neoimmesso in ruolo a partire dall’1 settembre 2019 per altri quattro anni oltre l’anno di prova.
I funzionari dell’Ambito Territoriale della provincia reggina smonatno anche la presunta discriminazione tra le due categorie di docenti FIT, spiegando che chi ha svolto l’anno di prova a tempo determinato nell’anno scolastico 2018/2019 ed ha avuto la conferma in ruolo a settembre 2019 si trova in una posizione giuridica differente da chi invece è entrato in ruolo a partire dall’1 settmbre 2019 e deve espletare nel 2019/2020 l’anno di prova.
Il giudice dott.ssa Ginevra Chiné del Tribunale del lavoro di Palmi, accoglie totalmente le motivazioni dell’Amministrazione è rigetta il ricorso del docente. Il docente, se non si appellerà, dovrà passare i suoi prossimi 4 anni scolastici nell’Istituto Compresnivo di attuale titolarità.
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