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Una docente titolare su sostegno ci chiede se per il computo del quinquennio, ai fini del trasferimento su classe di concorso (posto comune), vale l’anno in corso e l’anno di formazione iniziale e di prova. La risposta a questa domanda è affermativa, per calcolare il quinquennio di servizio prestato su posto di sostegno si calcola anche l’anno in corso come se fosse già completato. Nel caso dell’anno scolastico 2024/2025, il docente che ha svolto l’anno di prova nell’anno scolastico 2020/2021 su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026 può considerarsi svincolato e quindi può fare domanda di trasferimento già a marzo 2025 per i posti comuni.
Vincolo su posto di sostegno
Ai sensi dell’art.23, comma 8, del CCNI mobilità 2025/2028, ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4-bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto) è calcolato l’anno scolastico in corso.
Ai fini del computo del quinquennio è calcolato, altresì:
- l’anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno;
- l’anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell’art. 47 del CCNL solo se prestato su posto di sostegno.
Quindi è importante specificare che tutti i docenti titolari su posto di sostegno, entrati in ruolo da GPS o da mini call veloce, l’anno di prova svolto con contratto a tempo determinato vale ai fini del computo del quinquennio di permanenza sulla tipologia di posto.
Nel computo del quinquennio valgono pure quei servizi su posti di sostegno svolti come supplenti ai sensi dell’art.47 del CCNL 2019-2021.
Trasferimenti e passaggi per titolari di sostegno
L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.
L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni, se in possesso di abilitazione, quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.
Specializzazione specifica
Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.
I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno, o a posti ad indirizzo didattico differenziato limitatamente alla scuola secondaria di I grado, se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione.