Si parla insistentemente nelle ultime settimane del vincolo quinquennale introdotto per tutti i neo immessi in ruolo dall’a.s. 2020/2021, che non potranno nemmeno chiedere, prima del quinquennio, l’assegnazione provvisoria.
Il nuovo comma 3 dell’art.399 del D.Lvo 297/94 prevede infatti, che i docenti immessi in ruolo a partire dall’a.s. 2020/2021, a prescindere dalla graduatoria dalla quale vengono individuati, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità.
Il vincolo in questione è stato tuttavia “anticipato” all’a.s. 2019/2020 per una singola categoria di docenti.
Infatti, così come previsto dall’art.13 del D.lvo 59/2017, come modificato dalla legge 145/2018, il personale che ha concluso positivamente il percorso annuale di formazione iniziale e prova del Fit ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova, è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni.
Essendo stata introdotta detta disposizione solo nel dicembre 2018 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), non può infatti che trovare applicazione per il personale individuato per il percorso annuale di formazione con decorrenza 1.09.2019, quindi a.s. 2019/2020.
In buona sostanza, per tutti i docenti immessi in ruolo da GM e da GAE entro l’a.s. 2019/2020 e per i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di merito del Fit entro l’a.s. 2018/2019, si continua a consentire la mobilità interprovinciale senza alcun vincolo temporale, fatta la sola eccezione dei docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di merito del Fit nell’a.s. 2019/2020.
Si tratta a ben vedere, di una evidente – ed inspiegabile – discrasia.
Difatti, per i docenti individuati per l’a.s. 2018/2019, continua ad essere consentita la mobilità, anche interprovinciale, senza vincoli, mentre per i secondi, ossia quelli individuati per l’a.s. 2019/2020, si applica il vincolo quinquennale, con anticipo rispetto a quanto previsto dal nuovo comma 3 dell’art.399 del D.Lvo 297/94.
A questi soli “sfortunati” è stato quindi anticipato il blocco quinquennale entrato a regime per i nuovi immessi in ruolo dall’1.09.2020.
Si tratta, a ben vedere, di una previsione fortemente penalizzante, che non tiene conto in alcun modo dei principi di rango costituzionale a tutela della famiglia.
E’ notizia degli scorsi giorni la presentazione di un emendamento al decreto milleproroghe volto all’abolizione del vincolo in questione.
Vedremo se si riuscirà a costituire una maggioranza “trasversale” che possa porre rimedio alla scelta, alquanto discutibile, di vincolare per ben cinque anni i neo immessi in ruolo.
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