Mobilità

Vincolo triennale di mobilità, diversi i casi di docenti che hanno chiesto la deroga al vincolo ma non è stata convalidata dagli uffici scolastici

Sono numerosi i casi di docenti che pur essendo vincolati per un triennio avevano presentato la domanda di mobilità 2024/2025 con una delle deroghe dichiarate nell’apposito allegato G. In alcuni casi, si stima circa il 20%, ai docenti che avevano richiesto la mobilità in deroga al vincolo triennale, non è stata convalidata la domanda dagli uffici scolastici provinciali di titolarità per difetto di qualche aspetto di dichiarazione o di interpretazione della norma.

Non convalidate alcune domande di mobilità

Alcuni docenti che erano vincolati per un triennio a non potere presentare domanda di mobilità, hanno potuto presentare l’istanza perché rientravano nella deroga di chi ha figli di età inferiore ai 12 anni. L’OM 30 della mobilità 2024/2025 garantiva a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:  

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;


c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).


d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

L’allegato G alle deroghe prevedeva una dichiarazione di responsabilità dell’aspirante alla mobilità 2024/2025, in cui specificare i motivi della deroga e la certificazione che li avvalorasse.

Interpretazione della norma delle deroghe

Ci sono stati casi per cui la deroga è stata respinta perché il movimento richiesto era di prima fase e quindi senza motivi di ricongiungimento ad un figlio di età minore ai 12 anni, in quanto il trasferimento avveniva all’interno dello stesso comune. Quindi in tal caso gli uffici scolastic non hanno convalidato.

Altri casi sono stati bocciati per mancanza di una convivenza anagrafica o per mancanza delle dichiarazioni di possibile assistenza di altri familiari conviventi.

Uno delle deroghe maggiormente non accolte è quella riferita alla legge 118/1971 per assistenza al familiare con invalidità civile. La norma interpretata in modo molto restrittivo ha prodotto una serie di mancate convalide per gli aspiranti alla deroga al vincolo.

Lucio Ficara

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