Entro le prossime 48 ore, con la chiusura formale dell’ipotesi di contratto integrativo di mobilità, ci sarà la pubblicazione dell’intesa tra Miur e sindacati sulle norme che regoleranno la mobilità del triennio 2019-2022.
Ai sensi dell’art.7, comma 3, del CCNL scuola 2016-2018 l’istituto del contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale, ma, è utile specificare che, ai sensi dell’art.7, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018, i contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
Il contratto di mobilità 2019-2022 ha dovuto anche recepire la disposizione prevista nell’art.22, comma 4, lettera a1), del CCNL scuola 2016-2018, in cui è specificato che le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge; al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente.
Il vincolo triennale di mobilità si applica unicamente nei casi di domanda volontaria di trasferimento o mobilità professionale, per cui i docenti che, a causa dell’essere diventati soprannumerari, fanno mobilità a domanda condizionata o vengono spostati d’ufficio, non saranno vincolati triennalmente nemmeno se vengono soddisfatti su una scuola di loro preferenza.
I casi in cui scatta il vincolo triennale sono essenzialmente due: 1) Se il docente ottiene a domanda volontaria, e senza fruire di alcuna precedenza, una scuola indicata con preferenza puntuale nel modulo di domanda; 2) Se il docente ottiene il trasferimento, all’interno del proprio comune di titolarità, in una scuola o espressa puntualmente come nel caso 1) o una scuola del distretto sub-comunale del comune di titolarità espresso come codice sintetico.
Per i docenti che richiedono soltanto codici sintetici, come quelli dei comuni e distretti (ovviamente diversi da quelli di titolarità), oppure codici sintetici delle province nel caso di mobilità interprovinciale, non ci sarà nessun blocco triennale della mobilità, ovvero potranno richiedere domanda volontaria di trasferimento già per l’anno scolastico 2020/2021.
I beneficiari della precedenza di cui all’art.13 del CCNI mobilità (quello che regola il sistema delle precedenze e dell’esclusione dalle graduatorie interne di istituto), se non soddisfatti in scuola del comune di residenza propria o di residenza del familiare da assistere, ma soddisfatti in scuola di altro comune non subiranno nessun vincolo triennale.
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