Personale

Violare il segreto d’ufficio può costare caro al personale scolastico

Nel nuovo contratto scuola 2016-2018, la cui ipotesi è stata firmata il 9 febbraio 2018, sono previste sanzioni molto forti per quei docenti o personale amministrativo, che, inopinatamente, dovesse violare il segreto d’ufficio.

NORME DI RIFERIMENTO SUL SEGRETO D’UFFICIO

Il segreto d’ufficio è disciplinato dall’art. 28 della L. 241/90 che prevede che l’impiegato debba mantenere il segreto d’ufficio: egli non può fornire a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative, in corso o concluse o notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni. Inoltre ai sensi dell’art 494, lettera b del Decreto Leg.vo 297/94, la violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggette a pubblicità, comporta, per il personale docente, l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un mese. Per quanto attiene al Personale ATA, la materia è regolata dagli artt. 92 e 93 del CCNL /2007. L’art. 92, obblighi del dipendente, alla lettera c dispone che il personale Ata ha l’obbligo di ”rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti”. Quindi il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dal su citato art. 93 che, in ragione della gravità del comportamento, oscillano dal rimprovero verbale alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni.

Adesso nel nuovo contratto scuola 2016/2018 è scritto che il dipendente si deve comportare in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell’art. 28 della legge n. 241/1990. (Per la verità nell’ipotesi del CCNL scuola 2016/2018 all’art.11 comma 3 lettera b) si fa riferimento all’art.24 della legge 241/90, ma probabilmente si tratta di un refuso e si dovrebbe trattare dell’art.28 della legge n.241/90).

È utile segnalare che nella parte comune del su citato CCNL 2016-2018, precisamente all’art.13 comma 4 lettera i), si dispone, per la violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità, una sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni.  Questa norma vale soltanto per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo , mentre per il personale docente, come abbiamo già scritto, ssi applica l’art 494, lettera b del Decreto Leg.vo 297/94, ovvero una sospensione dal servizio senza retribuzione fino a 30 giorni.

Lucio Ficara

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