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Visita fiscale in caso di esenzione dall’obbligo di reperibilità del dipendente

Lo ha chiarito il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere del 15 marzo 2010, con il quale ha risposto ad un quesito inerente l’obbligo, per il datore di lavoro, di disporre l’accertamento dello stato di malattia nei confronti dei dipendenti per i quali ricorra una delle circostanze di esenzione dall’obbligo di reperibilità previste dall’art. 2 del D.M. n. 206 del 18 dicembre 2009.

A tale proposito, la Funzione Pubblica ribadisce quali sono le fattispecie di esclusione previste: patologie molto gravi che richiedono la cura mediante terapie salvavita, determinate malattie delole quali l’amministrazione era già informata (infortunio sul lavoro) o per le quali sia già stato effettuato accertamento legale (causa di servizio o invalidità riconosciuta).
Sono, altresì, esclusi i dipendenti già sottoposti a visita fiscale nel periodo di prognosi riportato nel certificato medico.
Nei suddetti casi, infatti, disporre la visita fiscale sarebbe inefficace, oltre che ingiustificatamente oneroso per l’amministrazione richiedente.
Ovviamente, condizione essenziale perché possa essere riconosciuta la fattispecie dell’esenzione, è il possesso, da parte del datore di lavoro, di tutta la documentazione formale relativa alla causa di servizio o all’accertamento legale di invalidità o alla denuncia di infortunio, oltre che il certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.
Pertanto, nel caso in cui l’amministrazione sia già in possesso della suddetta documentazione, l’amministrazione si asterrà dal richiedere l’accertamento, in quanto il controllo potrebbe risultare infruttuoso, ricorrendo le suddette condizioni di esenzione dalla reperibilità.
Qualora, invece, l’amministazione non abbia ancora disponibilità della documentazione, la stessa è tenuta a richiedere la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza, tenendo comunque conto delle proprie esigenze funzionali ed organizzative; sussiste, quindi, una certa discrezionalità da parte dell’amministrazione, che può valutare di volta in volta la condotta da seguire.
In ultimo la Funzione Pubblica chiarisce che, qualora il dipendente, che rientra nel regime di esenzione, risulti assente al proprio domicilio in caso di visita di controllo, non incorre in alcuna responsabilità e ad esso non sarà neppure applicata alcuna sanzione. Resta comunque salvo il dovere del medesimo dipendente di avvertire tempestivamente l’Asl competente circa la propria assenza all’eventuale visita ambulatoriale prevista a seguito dell’infruttuoso accertamento al proprio domicilio.
Lara La Gatta

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