“In caso di assenza per visita specialistica, cosa spetta ai docenti?” E’ una delle domande giunte in redazione. Sul tema visite specialistiche, in effetti, ci sono dubbi spesso e volentieri. Proviamo in questo articolo a fare chiarezza.
Il docente, in caso di assenza per visita specialistica, per una terapia o per esami diagnostici può chiedere, in base al comma 16 dell’art.17 del CCNL scuola in vigore, una giornata di malattia in cui si specifica l’assenza da casa nelle fasce di reperibilità per la visita fiscale.
Infatti, bisogna prestare attenzione all’articolo 55 -septies , comma 5 -ter , del decreto legislativo 165/2001, aggiunto dall’articolo 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 e successivamente modificato dall’articolo 4, comma 16-bis, lettere a), b) e c), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, in cui si specifica che nel caso in cui l’assenza del docente per malattia sia dovuta per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, adeguatamente rilasciata dal medico o dalla struttura, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. Tale permesso è valido anche nel caso in cui la prestazione sia effettuata da una struttura privata.
Parlando di visite specialistiche, bisogna però ricordare che se l’assenza per visita specialistica viene richiesta come una giornata di malattia, questa è soggetta alla trattenuta stipendiale in base al comma 1 dell’art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in L. 133/08, motivo per cui il docente ha diritto soltanto al trattamento economico fondamentale soggetto a decurtazione di ogni indennità o emolumento, di carattere fisso e continuati. Tale trattenuta, come abbiamo avuto modo di spiegare altre volte, oscilla tra i 5 e i 9 euro circa, a seconda della classe stipendiale.
L’insegnante, in caso di visite specialistiche ha però, in base alla normativa, un’alternativa alla richiesta di un giorno di malattia: infatti, il docente di ruolo può fruire di uno dei permessi retribuiti previsti dall’art.15 comma 2 del CCNL scuola in vigore, oppure, sia i docenti di ruolo che i supplenti, possono chiedere un permesso breve previsto dall’art.16 dello stesso contratto di categoria.
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