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Visita specialistica per grave patologia

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L’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria ha pubblicato la nota prot. n. 6587 del 21 maggio 2015 con la quale ha risposto ad un quesito sull’assenza del personale della scuola affetto da gravi patologie, ed in particolare, su cosa debba essere indicato nella documentazione giustificativa per la suddetta assenza qualora venga richiesta una visita specialistica relativa alla grave patologia.

A tale proposito, l’U.s.r. fa presente che la disposizione di riferimento è l’art. 17 comma 9 del CCNL 2006/09 comparto scuola, il quale prevede che: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

L’articolo 17 parla di conseguenze certificate delle terapie, quindi, secondo l’Ufficio umbro, in questa dizione deve farsi rientrare qualsiasi effetto derivante dalle stesse, comprese eventuali visite specialistiche necessarie ai fini della corretta effettuazione della terapia. L’importante è che nella certificazione risulti con esattezza il collegamento tra terapia e necessità della visita e che venga rilasciata una specifica attestazione con l’indicazione della visita specialistica effettuata e del periodo in cui si è svolta, al fine di giustificare l’eventuale assenza per l’intera giornata dal servizio.