Nel rispondere alle richieste pervenute sull’applicazione delle nuove modalità, l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 4344 del 12 marzo 2012, con il quale precisa che la suddetta modalità di richiesta regolamenta esclusivamente il servizio offerto da Inps, al quale la normativa vigente riconosce la titolarità all’effettuazione dei controlli medico legali ai lavoratori assenti per malattia anche nel caso in cui si tratti di soggetti non tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto.
Per quanto riguarda nello specifico i datori di lavoro pubblici, questi possono decidere di optare per l’utilizzo della prestazione fornita dall’Inps (e in tal caso devono seguire le indicazioni contenute nella suddetta circolare) ovvero continuare a rivolgersi alle Asl territorialmente competenti, secondo le modalità previste da tali Strutture.
Le richieste devono essere obbligatoriamente inoltrate all’Inps utilizzando il canale telematico, attivo 24 ore su 24, tenendo tuttavia presente che saranno elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza le richieste pervenute entro le ore 9.00 per la fascia antimeridiana e ore 12.00 per quella pomeridiana. E sempre per via telematica sarà possibile visualizzare l’esito delle visite domiciliari effettuate.
Infine, con riferimento alle fasce di reperibilità, il messaggio contiene un importante chiarimento che interessa tutti i lavoratori del settore pubblico, compreso il personale della scuola: il servizio fornito dall’Inps non potrà coprire – allo stato attuale – l’intero orario di reperibilità previsto dalle disposizioni vigenti per tali lavoratori (9.00-13.00/15.00-18.00), essendo possibile infatti effettuare le visite mediche di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00).