Anche in caso di infortunio sul lavoro, il dipendente pubblico è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità?
Il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, pubblicato nella G.U. 302 del 29 dicembre 2017, ha abrogato integralmente il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, che disciplinava le attuali fasce di reperibilità per i pubblici dipendenti (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e con il quale erano state previste le seguenti esclusioni dall’obbligo di reperibilità:
“1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato”.
L’art. 4 del decreto 206/2017 ha invece modificato le cause che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Infatti, non devono obbligatoriamente restare presso il proprio domicilio i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
“a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%”.
Quindi, ad una prima lettura, sembrerebbe che, avendo escluso dall’elenco gli infortuni sul lavoro, questi rientrino tra le situazioni che obbligano al rispetto delle fasce di reperibilità.
In realtà non è proprio così e, successivamente, l’hanno chiarito l’INPS e la Funzione Pubblica.
Con messaggio 3265 del 9 agosto 2017, l’INPS, al punto 7 si è occupato di visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
In proposito, si legge che, pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.
Eventuali visite mediche di controllo che i datori di lavoro (pubblici o privati) dovessero chiedere per i propri dipendenti per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale non possono essere disposte.
Successivamente, è intervenuta sulla questione anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che con parere dell’8 febbraio 2018 ha chiarito che l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall’obbligo di reperibilità, poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’INPS, rientrando piuttosto tra le competenze dell’INAIL, analogamente, peraltro, a quanto già previsto per i lavoratori privati.
Nei casi di infortunio sul lavoro, infatti, l’articolo 12 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 attribuisce all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la competenza relativa “agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati”.
Quindi, in caso di infortunio sul lavoro, gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all’INAIL, secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017.
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