Cosa succede se il medico curante sbaglia a indicare, nel certificato attestante l’assenza per malattia, l’indirizzo per la reperibilità del lavoratore? Il lavoratore è giustificabile se viene disposta la visita medica di controllo domiciliare all’indirizzo errato?
A questa domanda ha risposto l’Inps con propria faq, precisando che il lavoratore ha l’obbligo di assicurarsi che l’indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo di frazione, contrada e di ogni altro dettaglio utile per consentire l’eventuale visita medica di controllo.
Pertanto, se la visita non può concludersi per indicazione errata o incompleta del domicilio, il lavoratore non è normalmente ritenuto giustificabile, verrà sanzionato secondo graduale aggravamento della sanzione fino alla perdita totale dell’indennità di malattia.
L’Inps quindi raccomanda al lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, di controllarne con la massima attenzione la correttezza al momento della redazione.
Inoltre, per il lavoratore è possibile fare richiesta al medico curante di copia del certificato e dell’attestato di malattia (o in copia cartacea o via mail). Il lavoratore può comunque visualizzare il proprio certificato e/o attestato di malattia attraverso i servizi messi a disposizione dall’INPS sul proprio sito.
In caso di errori o inesattezze, il certificato può essere annullato dal medico estensore entro 24 ore dal suo rilascio.