Come abbiamo scritto già in precedenza, il 1° settembre 2017 è entrato in vigore il “Polo unico per le visite fiscali”, con l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio, ai sensi degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75/2017 di modifica del Dlgs 165/2001 art. 55-septies.
L’INPS ha inoltre chiarito, dopo le le prime istruzioni operative in materia di Polo unico per le visite fiscali con il messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017, che ai fini dell’attuazione del D.Lgs. 75/2017 e degli emanandi decreti ministeriali, le soluzioni tecniche ed amministrative che vengono adottate dal 1° settembre rappresentano una prima applicazione sperimentale, che sarà progressivamente messa a punto in tempi successivi.
Riportiamo, a tal proposito, una sintesi della Cisl Scuola in merito al nuovo regolamento delle visite fiscali
CATEGORIE DI DIPENDENTI PUBBLICI INTERESSATI
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, essendo amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1 del Dlgs 165/2001, rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico e tutti i dipendenti saranno destinatari degli accertamenti medico fiscali in caso di assenza dal servizio per malattia, salvo diverso orientamento ministeriale.
COMUNICAZIONE ASSENZA PER MALATTIA
Nulla cambia rispetto alle procedure di richiesta del certificato medico nonché di comunicazione al datore di lavoro da parte del dipendente. L’invio del certificato medico all’INPS è sempre di competenza del medico curante.
RICHIESTA DELLE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DA PARTE DELLE PP.AA.
Dal 1° settembre 2017, la richiesta di VMC potrà essere effettuata, da parte delle PPAA, tramite Portale INPS utilizzando le credenziali in possesso delle amministrazioni ed accedendo ai servizi online di Consultazione attestati di malattia e di Richiesta visita medica di controllo. L’amministrazione che richieda una VMC dovrà scegliere e specificare se inviare soltanto il controllo domiciliare o se richiedere anche la successiva visita ambulatoriale in caso di assenza del lavoratore. Una volta effettuate le VMC, l’Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici gli esiti dei verbali mediante i servizi telematici.
DISPOSIZIONE D’UFFICIO DELLE VISITE MEDICHE DOMICILIARI
Dal 1° settembre 2017, in sede di prima attuazione della normativa relativa al Polo unico, le visite fiscali potranno essere disposte anche d’ufficio: a tal fine, gli applicativi in uso presso l’Inps saranno adattati al fine di acquisire i dati dei certificati dei dipendenti pubblici e disporre un numero prestabilito di visite d’ufficio.
Anche per le VMC disposte d’ufficio dall’Inps verrà restituito al datore di lavoro pubblico l’esito. In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di VMC disposta d’ufficio, si procederà con l’invito a visita ambulatoriale.
Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate soltanto l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell’Inps la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte rispetto all’assenza al domicilio.
GESTIONE REPERIBILITÀ E ASSENZA DEL LAVORATORE
Come previsto nel D. Lgs. 165/2001 (art. 55-septies, comma 5-bis), come modificato dal D. Lgs 75/2017, il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l’Inps. Per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi, le regole da seguire saranno definite dall’emanando decreto ministeriale di armonizzazione delle fasce di reperibilità e sulle modalità per lo svolgimento delle visite mediche di controllo.
ARMONIZZAZIONE SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
Il nuovo art. 55-septies prevede che con un apposito decreto ministeriale, si procederà all’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità (che al momento per i dipendenti pubblici sono: lunedi – domenica ore 9/13 e 15/18) nonché alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali.
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