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Visite fiscali, gli aspetti salienti del nuovo regolamento in vigore dal 13 gennaio

Nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale – n.302 del 29-12-2017, è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, n. 206 del 17 ottobre 2017, recante le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici.

Ecco un utile vademecum (fonte Uil Scuola)

Visite fiscali, ecco cosa cambia dal 13 gennaio

DPCM 17ott17 N206 Visite Fiscali

Richiesta della visita di controllo

Mediante l’utilizzo del canale telematico dell’INPS, la visita fiscale può essere richiesta fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia. Conseguentemente, l’INPS la assegna ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari. La visita, inoltre, può essere richiesta anche su iniziativa dell’INPS.

Svolgimento delle visite fiscali

Le visite fiscali possono essere effettuate anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, con cadenza sistematica e ripetitiva.

Fasce orarie di reperibilità

Sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sussiste l’obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità

Sono escluse le assenze riconducibili ad una delle seguenti circostanze:

– patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
– causa di servizio riconosciuta ascrivibile alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 30/12/1981, n. 834, oppure a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo DPR;
– stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Verbale di visita fiscale

E’ redatto dal medico e trasmesso telematicamente all’INPS, nonché messo a disposizione del dipendente sull’apposito servizio telematico predisposto dall’INPS. L’esito del verbale è pubblicato sul portale dell’INPS dal datore di lavoro.

Variazione dell’indirizzo di reperibilità

L’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi, va comunicato preventivamente all’amministrazione di appartenenza, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all’INPS.

Mancata effettuazione della visita fiscale

Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. Immediata comunicazione motivata a riguardo, viene data al datore di lavoro che l’ha richiesta.

Mancata accettazione dell’esito della visita

Se il dipendente non accetta l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.
Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, l’INPS predispone apposito invito a visita ambulatoriale.

Rientro anticipato al lavoro

Ai fini della ripresa dell’attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo al medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi oppure ad altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

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Redazione

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