Dal 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento sulle visite fiscali, e sulle modalità di accertamento delle assenze dal servizio.
Salta invece l’armonizzazione tra il settore pubblico e quello privato che avrebbe parificato le fasce di reperibilità. La riforma Madia non si è adeguata alle osservazioni del Consiglio di Stato e ha lasciato invariate le vecchie fasce orarie peri i controlli per l’accertamento delle assenze dal lavoro per malattia.
La giustizia amministrativa, esaminando il decreto legislativo che riformava le procedure, a settembre dello scorso anno aveva sollevato diverse osservazioni: tra questa la richiesta di equiparare i controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato (dove le fasce orario sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per un totale di 4 ore).
Come riportato dall’articolo 3 del decreto 206 del 17 ottobre 2017, per quanto riguarda tali fasce, in caso di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, “sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18”. Inoltre, “l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.
Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile, per la visita fiscale, in determinati orari; in particolare, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti: dipendenti statali e degli enti locali devono essere reperibili per l’intera settimana, festivi compresi, nelle fasce orarie dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 18.
Anche i lavoratori del settore privato devono essere reperibili tutta la settimana, compresi sabati e domeniche, ma le fasce orarie sono differenti e vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Durante le fasce di reperibilità, sin dal primo giorno in cui si ammala, il lavoratore in malattia deve restare a disposizione del medico fiscale. Al verificarsi della malattia, il dipendente è tenuto a comunicare la malattia al datore di lavoro e a recarsi dal proprio medico curante perché rediga ed invii all’Inps in tempo reale il certificato telematico.
Se il lavoratore si reca dal medico il giorno successivo alla malattia e la visita è ambulatoriale, perde il primo giorno di malattia; lo stesso accade nel caso in cui la visita non sia ambulatoriale, ma il lavoratore si presenti alla visita medica con oltre un giorno di ritardo dal verificarsi della patologia. Dunque il dipendente in malattia dovrà dimostrare che queste prestazioni non potevano essere effettuate in un momento diverso, in modo da poter essere presente nel proprio domicilio di malattia durante le fasce orarie di reperibilità
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