Specie i neoassunti (ma non solo) ci chiedono chiarimenti in merito alle visite fiscali. Proviamo a riassumere tutte le indicazioni per quanto riguarda le fasce di reperibilità e tutta la documentazione necessaria che riguarda le assenze per malattia.
La normativa del Polo Unico, riporta anche la Flc Cgil, si riferisce espressamente al controllo sugli eventi di “malattia comune” dei lavoratori.
La normativa non riguarda in alcun modo altre fattispecie di assenza dei lavoratori medesimi. Pertanto sono escluse le assenze per:
Il messaggio 1399 del 29 marzo 2018 dell’INPS chiarisce che:
Inoltre, è consentita ai datori di lavoro pubblici, tramite il sito web dell’INPS, la visualizzazione degli esiti sia delle visite richieste tramite Portale sia di quelle d’ufficio eventualmente effettuate nei confronti dei propri dipendenti.
Invece, bisogna sottolineare come il Dlgs 75/2017 non ha cambiato nulla in merito alla gestione della certificazione trasmessa in modalità cartacea, che rimane comunque di competenza delle Pubbliche Amministrazioni interessate.
Pertanto eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all’INPS, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono, per espressa previsione normativa (art. 55-septies, comma 1, del DLgs 165/2001) i controlli circa la loro validità.
Il decreto 206 del 17 ottobre 2017, ha confermato le vigenti fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che rimangono fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni lavorativi e festivi.
Il dipendente pubblico, nel nostro caso il lavoratore della scuola, qualora dovesse assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione con ogni possibile sollecitudine all’INPS, utilizzando una delle seguenti modalità:
Tali modalità si utilizzano anche per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi.
La documentazione può essere prodotta all’Inps in occasione della visita medica ambulatoriale (o spedita, se nel frattempo vi è stato il rientro al lavoro) per consentire, se di tipo sanitario, la valutazione tecnica a cura degli Uffici medico legali dell’Istituto.
A tal fine l’INPS ricorda che:
L’ufficio medico legale procede alla compilazione dell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” riguardo alla competenza amministrativa o al giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica domiciliare.
In particolare il medico incaricato:
Gli Uffici Inps, quindi, trattengono un originale dei pareri di giustificabilità rilasciati.
La copia del modello con relative annotazioni viene rilasciato al lavoratore. Lo stesso lavoratore consegna al proprio datore di lavoro una ulteriore copia del modello.
Nel caso in cui il lavoratore provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, l’Ufficio medico legale non è tenuto a procedere d’ufficio all’esame degli stessi, ma solo a fronte di esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico; l’Ufficio medico legale registra, invece, come di consueto, l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.
Si badi bene che sarà comunque il datore di lavoro l’unico soggetto competente a giustificare il lavoratore e può tener conto, ai fini del provvedimento da assumere anche di eventuali altri fatti e atti di cui è a conoscenza.
L’INPS specifica inoltre che non effettua accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale di competenza esclusiva dell’Inail, ai sensi dell’articolo 12 della legge 67/1988.
LEGGI IL MESSAGGIO INTEGRALE INPS
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