Categorie: Personale

Visite fiscali, le fasce di reperibilità e le cause del licenziamento

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 24681/2016, ha stabilito la legittimità del licenziamento di un dipendente che non ha svolto la visita medica durante l’assenza per malattia. 

 

Per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente – spiega il sito LeggiOggi.it – il datore di lavoro e l’Inps hanno a disposizione lo strumento della visita fiscale. La norma è valida sia nel settore sia pubblico che in quello privato.

Ricordiamo che il dipendente deve farsi trovare nella propria abitazione segnalata al momento della visita fiscale da parte del medico dell’Inps: in caso contrario scatta la sanzione disciplinare e nei casi più gravi il licenziamento.

Il dipendente deve essere reperibile in casa al momento della visita fiscale, a prescindere dalla gravità della malattia e dall’effettiva presenza di un autentico certificato medico, l’assenza alla visita Inps è un comportamento illecito, come tale sanzionabile sul piano del contratto di lavoro.

Il dipendente ha l’obbligo di essere reperibile presso il suo domicilio tutti i giorni, inclusi la domenica e i giorni festivi, in cui, se non fosse per la malattia, sarebbe nella sede di lavoro:

  • dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 se è uno statale o un dipendente degli Enti Locali;
  • dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 se è un dipendente del settore privato.

La sanzione disciplinare prevista per il dipendente che salta la visita fiscale dell’Inps è piuttosto onerosa: egli perde il diritto all’indennità Inps per dieci giorni, qualora sia la prima volta in cui si sia mostrato irreperibile durante la visita Inps.

Di conseguenza, il lavoratore dovrà presentarsi per il controllo il giorno successivo non festivo presso l’ambulatorio dell’Inps; in caso di seconda assenza, e se il lavoratore non presenta giustificazioni valide entro dieci giorni, l’Inps sospende il 50% del trattamento economico fino al termine della malattia. Dalla terza assenza, l’indennità è sospesa del tutto.

Ma ecco il punto cruciale dell’ultima sentenza: “la ripetuta assenza alle visite fiscali integra un motivo sufficiente per legge a licenziare il dipendente per giusta causa”. 

Fabrizio De Angelis

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