A volte, parlando tra colleghi, capita di scoprire che qualcuno non ha ricevuto la visita fiscale durante il periodo di malattia, mentre altri l’hanno ricevuta e qualcuno anche più di una nello stesso periodo di malattia.
La questione è piuttosto complessa perchè chiama in causa non solo le decisioni della scuola ma anche l’operatività concreta delle Asl che, spesso, per carenza di personale, non riescono a garantire tutte le visite richieste dalle scuole e dagli altri enti pubblici del territorio.
Per quanto riguarda la scuola, la scelta di mandare o non mandare la visita fiscale al docente malato, non solo è lasciata al buon senso valutativo del dirigente, ma deve anche tenere conto delle norme che hanno abrogato il comma 5 dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Infatti bisogna ricordare che il decreto legge 98/2011 è intervenuto in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti, sostituendo le precedenti norme risalenti al 2001.
Nell’art. 16 del decreto legge n. 98/2011 al comma 9, che sostituisce il comma 5 dell’art. 55-septies del decreto legislativo 165/2001, è chiaramente spiegato che il dirigente scolastico dispone per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo.
Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Il comma 9 dell’art.16 su citato, introduce, oltre la sostituzione del comma 5, anche del comma 5 bis in cui stabilisce che le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale sono stabilite da un decreto del ministro della pubblica amministrazione ed innovazione.
Infine viene introdotto anche il comma 5 ter, in cui evidenzia il caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, in questo caso, viene spiegato in questo comma, l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
Bisogna dire al riguardo dell’introduzione dei commi 5 bis e 5 ter che, per i dipendenti della pubblica amministrazione, e quindi anche per il personale scolastico, le visite fiscali si effettuano 7 giorni su 7 lavorativi, festivi compresi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. È utile sapere che non esiste l’istituto dell’ obbligo del rispetto di tali fasce orarie nei casi di gravi patologie che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Queste nuove norme oltre a puntare su un risparmio di spesa pubblica, in quanto mandare una visita fiscale per la malattia di un docente ha un costo elevato, mira a responsabilizzare il dirigente scolastico che dovrebbe essere in grado di valutare la condotta e la deontologia professionale dei suoi dipendenti, evitando così di mandare visita fiscale a coloro che sono onnipresenti e svolgono il loro lavoro in modo altamente professionale, e chiedendo l’accertamento del medico fiscale per coloro che si ammalano troppo facilmente.
In buona sostanza questa norma è stata pensata per contrastare ed arginare l’assenteismo di chi pensa che l’istituto contrattuale dell’assenza per malattia sia come quello delle ferie, che devono essere godute obbligatoriamente ogni anno.